Spamming telefonico e telefonate indesiderate - Parte 1 Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

martedì 18 marzo 2008

Spamming telefonico e telefonate indesiderate - Parte 1

Alleanza Consumatori Salerno - Spamming Telefonico

Nel corso del 2007 sanzioni per oltre 260 mila euro sono state comminate dal Garante per la protezione dei dati personali in conseguenza di numerosi interventi a tutela degli utenti telefonici aventi ad oggetto l’operato dei call center. Le sanzioni, comminate a gestori di telefonia fissa e mobile per illeciti trattamenti di dati personali, riguardavano prevalentemente attivazione di servizi non richiesti (cambi di operatore, linee Internet veloci, servizi aggiuntivi) e, in misura minore, telefonate pubblicitarie indesiderate.
Dalle verifiche svolte dall’Autorità è emerso che la maggior parte dei call center non informavano adeguatamente le persone contattate o operavano addirittura senza dire all'utente che si stavano raccogliendo i suoi dati, per quali finalità venivano usati, se era obbligato o meno a comunicarli, quali erano i suoi diritti.
Purtroppo - come siamo costretti a constatare dalle numerose segnalazioni di utenti sempre più indignati - tali comportamenti illegittimi, posti in essere dai call center dei principali gestori (Telecom, Tele2, Fastweb, Wind, Eutelia, Tiscali), non sono ancora cessati. I call center hanno l'obbligo di informare con la massima trasparenza gli utenti sulla provenienza dei dati e sul loro uso e, se richiesto, di registrare la volontà dell'abbonato di non essere più disturbato. Per omessa o inidonea informativa il Codice privacy prevede una sanzione che va da 3000 a 18.000 euro, che può essere aumentata sino al triplo a seconda delle condizioni economiche della società.
Facciamo, quindi, innanzitutto riferimento al provvedimento generale del Garante del 16 febbraio 2006 (G.U. n. 54 del 6-3-2006) in materia di Servizi telefonici non richiesti.
Nel paragrafo 5 del provvedimento (“L'informativa nelle attivazioni di servizi”), infatti, si precisa che “chiamate e comunicazioni promozionali volte a realizzare nuove attivazioni di servizi per il tramite di call center possono essere effettuate solo nei confronti dei soggetti di cui si possa disporre lecitamente dei relativi dati personali, rispettando i loro diritti derivanti dalla nuova disciplina degli elenchi telefonici del servizio universale o degli elenchi "categorici" (v. Provv. del Garante 15 luglio 2004 e 14 luglio 2005 in http://www.garanteprivacy.it/).
Agli interessati deve essere resa o risultare fornita un'informativa idonea, chiara ed efficace, che deve comprendere a norma di legge anche l'indicazione sulla facoltà o meno del conferimento dei dati, le conseguenze del mancato conferimento e le figure del titolare e del responsabile del trattamento (art. 13, comma 3, del Codice).
Va altresì prescritto ad operatori e gestori di servizi di call center di indicare con precisione l'origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale, permettendo al soggetto contattato di individuare subito il soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate. Ciò, a prescindere da una richiesta del destinatario stesso”.
Inoltre, “i titolari del trattamento devono predisporre idonee misure organizzative per mettere a disposizione degli interessati modalità semplici per esercitare i propri diritti (artt. 7 e 10 del Codice).
Nel caso in cui la persona contattata si opponga, anche immediatamente, all'utilizzo dei suoi dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni anche di altro tipo, il servizio di call center interno od esterno all'operatore deve registrare subito per iscritto la volontà manifestata ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia rispettata.
Il riscontro ad un'idonea richiesta volta a conoscere l'origine dei dati personali deve comprendere l'identità e le puntuali coordinate dell'eventuale rivenditore che abbia attivato l'utenza o il servizio non richiesto.
Analogamente, nell'ipotesi in cui siano stati attivati servizi o utenze di telefonia fissa a seguito solo di una chiamata o comunicazione di carattere promozionale effettuata non dall'operatore, ma da chi gestisce per suo conto un servizio di call center, l'interessato deve poter conoscere l'identità e le puntuali coordinate di tale gestore
.
Infine, effettuate rapidamente le verifiche eventualmente necessarie, le richieste di rettifica dei dati o di disattivazione dei servizi od utenze attivati indebitamente devono essere soddisfatte tempestivamente. Ciò, senza costi per l'interessato del quale siano stati trattati impropriamente dati personali, anche quando sia necessario attivare una nuova linea telefonica con l'operatore di origine (cfr., in senso analogo, la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 4/03/Cir del 2 aprile 2003, relativa alla cps.)”.
I diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy e quelli previsti in materia di elenchi telefonici (v. provvedimento del 15 luglio 2004 - Nuovi elenchi telefonici) sono esercitabili gratuitamente, ricorrendone i presupposti, anche nei riguardi dei dati non riportati in elenchi consultabili da parte di chiunque.
Per completezza e semplicità, riportiamo di seguito l’art. 7 del Codice della Privacy:

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


Peraltro, l'operatore deve indicare a disposizione del pubblico almeno un indirizzo postale, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica e un ufficio cui gli interessati possono rivolgersi agevolmente. Va altresì indicato un recapito telefonico presso il quale ottenere informazioni con chiamata gratuita.

Al provvedimento del 2006 hanno fatto seguito altri cinque specifici provvedimenti nel giugno del 2007, con i quali il Garante ha imposto ad alcuni dei principali gestori telefonici (e società che operano in qualità di call center per conto degli stessi gestori e di altre importanti aziende) di adottare entro il 10 settembre 2007 misure per il rispetto degli utenti, provando così a fermare le telefonate indesiderate che arrivano a qualunque ora nelle case dei cittadini italiani per promuovere servizi e prodotti.

I provvedimenti sono i seguenti:
Fastweb S.p.A. [doc. web n. 1412626]
Tele2 talia s.r.l. - Transcom Worldwide S.p.A. [doc. web n. 1412610]
Telecom Italia S.p.A. [doc. web n. 1412598]
Tiscali Italia S.p.A. - Winex s.r.l. [doc. web n. 1412557]
Wind Telecomunicazioni S.p.A. [doc. web n. 1412586]

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1 commento:

Unknown ha detto...

L'articolo inizia con "nel corso del 2007". ma non mi sembra che sia cambiato molto, soprattutto leggendo i commenti sul forum che ho appena trovato: http://tellows.it vedete voi, quanti numeri ancora ci spammano all'impazzata.