lunedì 23 aprile 2007

Niente multa se bloccato ad un incrocio per traffico

Può essere annullata la multa fatta all'automobilista che, a causa del traffico, rimane intrappolato nell'incrocio con il semaforo rosso.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 9167 del 18 aprile 2007, ha accolto il ricorso di un malcapitato automobilista romano, rimasto al centro dell'incrocio, bloccato dalle altre automobili mentre, alle sue spalle, il semaforo era diventato rosso.
Una scena, questa, a cui sono abituati i cittadini delle grandi città e che, puntualmente, vengono multati dagli agenti di polizia stradale.
Ma questa volta la Cassazione ha dato all'uomo una chance, ha infatti cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace capitolino che aveva rigettato l'opposizione dell'automobilista proposta contro il verbale di accertamento.
Ora il magistrato onorario dovrà riesaminare il ricorso accertandosi, in particolare, della volontà dell'automobilista di passare con il rosso. Dovrà, cioè, "valutare l'elemento soggettivo dell'illecito". Insomma in chiave giuridica il giudice di pace ha sbagliato perché ha omesso "completamente di esaminare e motivare in ordine all'eccepita inesistenza dell'elemento soggettivo, limitandosi ad affermare il valore probatorio ex articolo 2700 del Codice Civile dell'impuganto verbale, incorrendo così nella violazione di cui all'articolo 112 del Codice di procedura civile, per omessa pronuncia, di fatto denunciata nella doglianza del ricorrente".
Il giudice di merito dovrà inoltre decidere sulle spese di giudizio.
Fonte: Apcom - Roma, 19 aprile Continua...

lunedì 16 aprile 2007

Sconti fiscali per la pratica sportiva dei ragazzi

Sono state definite nei dettagli con il decreto ministeriale firmato dai Ministeri delle Politiche Giovanili e Attività Sportive e dell’Economia e delle Finanze, le concrete applicazioni per dare operatività alle norme contenute nella Legge Finanziaria che, per la prima volta in Italia, riconosce il valore sociale delle spese sostenute dalle famiglie per far praticare sport ai bambini ed ai ragazzi.
La norma ha introdotto la detraibilità delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Continua...

martedì 3 aprile 2007

Risarcito danno esistenziale ai passeggeri di un traghetto

Visto il post sui disagi relativi al trasporto aereo, segnaliamo una recente pronuncia della Cassazione che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale ai passeggeri di un traghetto costretti a pernottare in condizioni molto precarie a causa di un peggioramento meteorologico, colpevolmente ignorato dalla compagnia marittima.
La Corte di Cassazione ha definito il comportamento della compagnia (aver ignorato chiare previsioni metereologiche) come “non conforme all’adeguata diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso nell’adempimento dell’ obbligazione contrattuale assunta, e in particolare alla diligenza qualificata di cui all’articolo 1176, comma 2, c.c., che […] si estrinseca (sia il debitore professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi”.
Continua...

Viaggiare informati: la tutela dei diritti dei passeggeri dei trasporti aerei

Spesso, purtroppo, il mezzo che dovrebbe garantirci maggiore confort e tempi di percorrenza brevi non mantiene affatto queste promesse.
Ritardi, mancati imbarchi, cancellazioni dei voli, ecc. sono tra i disagi più comuni e frequenti che il consumatore subisce quando decide di mettersi in viaggio utilizzando l’aereo.
Spesso, presi soltanto dalla preoccupazione di giungere ove sperato sani e salvi, non facciamo cura, una volta giunti a destinazione, di far valere nei confronti delle compagnie aeree i nostri sacrosanti diritti.
In pochi, non a torto, siamo a conoscenza dell’esistenza del Regolamento Comunitario n. 261/04, contenente misure uniformi – valide per tutti gli Stati Membri – per la tutela dei diritti dei passeggeri dei trasporti aerei.
La disciplina prevista si applica ai voli di linea ed ai voli charter, per passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario oppure da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione uno Stato europeo, se la compagnia di volo è di nazionalità europea.
Di seguito offriamo una breve elencazione di quanto previsto nei più frequenti casi di disservizio.

MANCATO IMBARCO (c.d. "overbooking")
Il passeggero rimasto a terra per mancanza di disponibilità di posti ha diritto ad un risarcimento pecuniario che varia a seconda della distanza del viaggio di cui non ha potuto usufruire: euro 250,00 per tratte aeree fino a 1.500 Km; euro 400,00 per tratte tra 1.500 e 3.500 km; euro 600,00 per tratte superiori ai 3.500 chilometri. Il risarcimento è dimezzato se il vettore mette a disposizione un volo alternativo che non comporti un ritardo superiore, rispettivamente, alle due, tre o quattro ore rispetto all'orario di arrivo del volo originariamente prenotato. Al passeggero rimasto a terra deve poi essere offerta la scelta tra il rimborso dell'intero costo del biglietto o la possibilità di usufruire gratuitamente di un volo alternativo in condizioni di viaggio comparabili. Rimborsi ed indennizzo devono essere versati entro 7 giorni. Il passeggero ha poi diritto a pasti e bevande gratuite in relazione alla durata dell'attesa, alla sistemazione in albergo in caso di necessità di pernottamento, a trasporti gratuiti da e per l'aeroporto e a comunicare gratuitamente il ritardo a mezzo telefono, fax o posta elettronica.

CANCELLAZIONE DEL VOLO
E' previsto un risarcimento pecuniario analogo a quello esaminato in caso di mancato imbarco, a meno che il passeggero non sia stato informato della cancellazione del volo con almeno due settimane di preavviso o - in caso di preavviso minore - sia messo a disposizione dell'utente un volo alternativo che non comporti un ritardo maggiore di quattro ore rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto. Il risarcimento non è dovuto se il vettore prova che la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali ed inevitabili.

RITARDO DEL VOLO
Per i ritardi superiori a due, tre o quattro ore (a seconda della lunghezza della tratta aerea) il vettore ha l'obbligo di fornire ai passeggeri pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, la sistemazione in albergo in caso di necessità di pernottamento e mezzi di comunicazione gratuiti. Nel caso in cui il ritardo superi le cinque ore, il vettore dovrà poi offrire al passeggero la scelta tra il rimborso e il volo alternativo gratuito.

BAGAGLI PERSI O DANNEGGIATI
Il passeggero può ottenere un risarcimento fino ad un massimale di 1.200 euro circa. La Compagnia aerea è esonerata dal risarcimento del danno se dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno o se il danno è stato generato da un difetto del bagaglio o causato da negligenza del suo proprietario.

Prima di concludere, segnaliamo il link al Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco,di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Se avete subito una di queste disavventure e volete ottenere quanto dovuto a titolo di risarcimento, contattateci.
Continua...

lunedì 2 aprile 2007

La Cassazione di nuovo su obblighi e responsabilità dei gestori di aree di parcheggio

Con una recentissima sentenza dello scorso mese (Sent. 5837/07), la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dei parcheggi custoditi e delle clausole di esclusione della responsabilità per furto, confermando il precedente orientamento.
La Corte ha ribadito che il contratto di parcheggio delle autovetture è un “contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito e che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente”. E’ legittimo, quindi, in altre parole, ritenere che nell'utente sorga in buona fede l’affidamento che nell'offerta della prestazione di parcheggio sia compresa anche la custodia.
Si precisa, inoltre, che “dall'applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità "ex recepto" del gestore; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto”.
Non assumono alcun valore gli avvisi o i cartelli contenenti la clausola di esclusione della responsabilità (né tanto meno è rilevante il dato della leggibilità degli stessi da parte degli utenti del garage) visto che si tratta di clausole onerose assolutamente nulle in base all'articolo 1341 del Codice civile per le quali è espressamente richiesta l’approvazione per iscritto.
Continua...

domenica 1 aprile 2007

Quando il lupo si traveste da nonna di Cappuccetto Rosso...
ovvero come difendersi dai tentativi di truffa via e-mail.

Sarà capitato a quasi tutti i possessori di una casella postale elettronica di ricevere e-mail “sospette” che sembravano provenire da banche o note aziende operanti on-line.
I sospetti, spesso, si sono rivelati subito fondati, anche perché le e-mail provenivano o da banche presso le quali non si aveva alcun conto oppure da aziende presso le quali non si aveva alcun account.
Ma non sempre è così semplice smascherare il lupo…
Prende, nel gergo informatico, il nome di phishing proprio questa tecnica fraudolenta che sfrutta l’invio di messaggi di posta elettronica fasulli, che sembrano provenire da aziende note (ad esempio PayPal, eBay, Poste Italiane e Banche), nel tentativo di ottenere l'accesso ad informazioni personali o riservate degli utenti. Si sfrutta la cd. “ingegneria sociale” con la finalità di realizzareun vero e proprio furto di identità mediante l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche.
Coloro che inviano e-mail ingannevoli sperano, quindi, di ingannare l’utente per far sì che questo riveli i propri dati personali, come ad esempio il numero della carta di credito o le password dei conti, per commettere un furto di identità.

Come si viene attaccati…
Il malintenzionato (phisher) spedisce ad un soggetto un’e-mail che simula, soprattutto dal punto di vista dell’aspetto grafico ma a volte anche nel contenuto, il messaggio di una istituzione o di una azienda o impresa nota al destinatario. L'e-mail invita solitamente il destinatario a seguire un link, presente nel messaggio stesso. Il link fornito, però, non è indirizzato al sito web ufficiale, ma ad ad un sito-fotocopia simile al sito ufficiale, che si trova su un server controllato dal phisher, allo scopo di richiedere ed ottenere dal destinatario dati personali particolari, normalmente con la scusa di una conferma o la necessità di effettuare una autenticazione al sistema; queste informazioni vengono memorizzate dal server gestito dal phisher e quindi finiscono nelle mani del malintenzionato.

… e come si ci può difendere.
La migliore difesa è sempre quella di esaminare con cura il messaggio ricevuto e di non cliccare mai sui link se non si è assolutamente sicuri della genuinità del messaggio ricevuto. Ecco alcuni aspetti da prendere in considerazione per non cadere in inganno:
  • l'e-mail potrebbe contenere saluti molto generici, che non riportano nome e cognome (o nickname) dell’utente o del titolare dell’account (es. “Gentile utente Nome Azienza”);
  • l’e-mail potrebbe contenere avvisi di particolari situazioni o problemi che riguardano l’account (es. è in pericolo la sicurezza dell’account; qualcuno ha provato ad entrare o è entrato nell’account; è necessario un aggiornamento; si è verificato una addebito sospetto; l’account è in scadenza; è necessario regolarizzare posizione con l'ente o la società);
  • i link presenti nell’e-mail sono contraffatti e, pur potendo sembrare a prima vista validi (potrebbero includere il nome dell’istituzione o dell’azienda), rimandano ad indirizzi completamente diversi. In questi casi è sempre consigliabile controllare la destinazione di un link prima di cliccare. E’ una operazione facile e che può salvare da brutte sorprese: posizionate il puntatore del mouse sul link e osservate l'URL che compare nella barra di stato del browser o dell'email. Se il link sembra sospetto, non cliccare.
  • il linguaggio utilizzato nel messaggio, molto spesso, presenta errori di ortografia o di grammatica;
  • il phisher utilizza i dati sottratti all’utente con l’inganno per acquistare beni o trasferire somme di denaro. E’ buona abitudine controllare periodicamente i dettagli del proprio account e verifica se sul conto si siano verificate attività sospette.


Qualche altro consiglio prima di salutarci:

  • moltissime aziende, enti ed istituti avvisano espressamente gli utenti e gli iscritti, sia sui propri siti che nelle proprie e-mail, che non verrà mai in alcun modo loro richiesto di fornire informazioni personali in messaggi e-mail (es. numero della carta di credito; numero del conto bancario; numero della patente di guida; indirizzi email; password; nome completo);
  • in caso di dubbio, non rispondere mai direttamente all’e-mail ricevuta, ma rivolgersi direttamente all’azienda per chiedere informazioni, segnalando anche il messaggio che si ritiene contraffatto. Se poi, invece, si crede che l’e-mail di richiesta informazione sia autentica, è bene comunque diffidare del link presente in questa e collegarsi al sito dell’azienda, banca o ente che l’ha inviata digitando l’ indirizzo internet, già conosciuto, direttamente nel browser.

Da parte nostra ci sarà sempre il massimo impegno nel tenervi aggiornati sulle truffe via web e su come difendersi, ma ogni Vs. ulteriore segnalazione sarà di sicuro utile sia a noi che agli altri utenti.

P.S.: visitando anche il sito della Polizia di Stato si può si possono acquisire ulteriori informazioni ed aggiornamenti relativamente ai pericoli derivanti dall’utilizzo di internet, come il phishing e altre truffe di vario tipo.
Sempre sul sito della Polizia di Stato sono segnalati i tentativi più recenti di phishing:
- phishig ai danni di Poste Italiane

- phishig ai danni di Banca Intesa

- phishing ai danni di eBay

Continua...