Va rimborsato il turista che non può partire Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

venerdì 18 gennaio 2008

Va rimborsato il turista che non può partire

Con la sentenza n. 26958/2007 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che va rimborsato di quanto abbia già versato all’albergatore o al tour operator il turista che per un motivo molto serio, assolutamente non voluto e indipendente dalla sua volontà (quale è stato ritenuto, ad esempio, il ricovero ospedaliero o la morte di uno dei partecipanti alla vacanza), non è riuscito a partire.Strettamente legata alla scelta ed alla volontà di andare in vacanza è la realizzazione della c.d. “finalità turistica”; se quest’ultima diviene irrealizzabile, viene meno di conseguenza anche l’“interesse creditorio” di chi ha deciso di partire e ciò apre la possibilità ad un rimborso della vacanza non goduta. Come di legge nella sentenza, “il venir meno dell'interesse creditorio può essere legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore” (nel caso di specie si trattava di una signora di Napoli colpita dall’improvvisa morte del coniuge il giorno prima di partire con lo stesso per le vacanze); l'impossibilità che, però, deve essere tale "da vanificare o rendere irrealizzabile la ‘finalità turistica’”.

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