Violazioni al C.d.S.: Verbale valido anche senza l’indicazione dell’importo da pagare? Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

venerdì 18 gennaio 2008

Violazioni al C.d.S.: Verbale valido anche senza l’indicazione dell’importo da pagare?

La Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1412) ha ribadito il principio per cui il verbale di contestazione di una sanzione è valido anche se non indica l’importo da pagare.
Ecco cosa si legge nella sentenza: “Per quanto concerne la mancata comunicazione dalla sanzione (edittale) da corrispondere è corretta la tesi [...] secondo cui nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purché nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile (Cass. 6621/97; Cass. 11475/2993; Cass. 13267/2000; Cass. 7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l’uso delle normale diligenza”.

In una successiva sentenza (n. 23506/2007), però, sempre la seconda sezione civile della Suprema Corte, ha deciso che i verbali di accertamento delle infrazioni al C.d.S. devono contenere tutte le indicazioni necessarie a far pagare all’automobilista la multa in misura ridotta. In particolare, si che la “l'art. 200 del codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell'infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall'art. 383 del regolamento di esecuzione”, il quale “stabilisce che, nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc. Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, l'indicazione del minimo della sanzione edittale”.
In altri termini, quindi, è da ritenersi nullo il verbale di accertamento della violazione che contenga solo l’indicazione della sanzione minima edittale, ma non contenga anche la precisazione dell’importo da pagare in misura ridotta, nonché delle modalità e dei termini entro i quali effettuare il pagamento.


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