venerdì 25 gennaio 2008

Con l’assistenza dei nostri legali l’ U.G.L. di Salerno cita in giudizio Telecom Italia.

La vicenda è simile alle tante che quotidianamente riguardano i consumatori della nostra provincia. Una bolletta esorbitante rispetto alla media dei consumi abituali dell’utente, una rapida scorsa al dettaglio dei costi e quindi l’amara sorpresa: gran parte di questi riguarda consumi che l’utente non ritiene assolutamente di aver fatto e di dover, quindi, pagare.
Spesso e volentieri il consumatore, troppo debole rispetto ai colossi che gestiscono il mercato della telefonia e spesso all’oscuro dei propri diritti, finisce, anche perché spaventato da più dannose conseguenze (sospensioni del servizio ecc..), per pagare anche quello che non ritiene dovuto.
Stavolta, però, Telecom ha fatto i conti senza l’oste.
Difatti la bolletta “sospetta” stavolta è stata recapitata non ad un utente sprovveduto bensì alla U.G.L. di Salerno, sindacato cui la nostra Associazione fa riferimento.
L’esborso inopportunamente richiesto (poco meno di 2000 euro, mica bruscolini…) si riferisce, sembra incredibile, ai consumi di un’altra utenza (di Frosinone, per la precisione…) che la Telecom, per motivi che risultano tutt’ora oscuri, ha pensato bene di addebitare ai malcapitati di turno.
Certamente si tratta di un errore, che, ovviamente, può capitare a tutti, Telecom compresa.
Quello che non dovrebbe capitare, ed invece sembra la prassi, è la difficoltà nel riuscire a rimediarvi.
Telecom, difatti, se pur tempestivamente informata di tale imprecisione, non ha mai provveduto a stornare le ridette somme né tanto meno a motivare sul perché i consumi di un utente di Frosinone debbano essere addebitati ad un altro di Salerno.
La routine vi è, pensiamo, nota.

Si inoltrano fax e raccomandate agli uffici preposti, ma si riesce sempre e solo a dialogare con gli sprovveduti (non per colpa loro) ragazzini del call center del 191 o del 187 (“Buonasera sono Franco, Giuseppe, Maria…ecc” ed ogni volta bisogna spiegare tutto daccapo…), mai ad avere un colloquio con un funzionario che abbia “nome e cognome” e che abbia seguito direttamente la pratica.
In genere, è difficile ottenere risposte che non siano le solite generiche rassicurazioni.
Si prova allora, se si ha l’assistenza di un legale che conosca la materia, ad avviare il tentativo di conciliazione obbligatorio per legge, nella speranza di riuscire in tal modo a dialogare finalmente con qualcuno dell’Azienda che possa risolvere il problema.
Spesso però, come nel caso di specie, l’organismo di conciliazione paritetica messo in piedi da Telecom gestisce le pratiche con una lentezza esasperante, senza riuscire a fissare una seduta nei tempi previsti (45 gg.) e nemmeno immediatamente oltre.
Alla fine l’unica soluzione, purtroppo, è quella di far partire l’atto di citazione e sperare che almeno la Giustizia operi meglio di Telecom.
Questa “battaglia” intrapresa dalla U.G.L. salernitana, con l’assistenza dei legali della nostra Associazione, è diretta non solo a far luce sulla vicenda enunciata, ma anche a dare un segnale a tutti i consumatori che si sono trovati o verranno a trovarsi in futuro nelle medesime condizioni.
Insomma, è possibile difendersi.
La nostra Associazione, grazie anche alla fattiva collaborazione della U.G.L. salernitana, è dunque a vostra disposizione per fornirvi consulenza su queste problematiche e può, grazie ai propri legali di fiducia, assistervi sia nella fase conciliativa sia in quella giudiziale con costi certi e ragionevoli.

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Violazione al C.d.S.: l’autovelox va segnalato altrimenti la multa è nulla

Secondo quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. II, sent. n. 12833/2007) gli automobilisti devono essere informati circa l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità (Autovelox), altrimenti la multa è nulla.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l'art. 4 della L. 168/02, che espressamente prevede la comunicazione agli automobilisti dell'installazione e utilizzazione dell'autovelox, è “norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina […] la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.

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venerdì 18 gennaio 2008

Va rimborsato il turista che non può partire

Con la sentenza n. 26958/2007 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che va rimborsato di quanto abbia già versato all’albergatore o al tour operator il turista che per un motivo molto serio, assolutamente non voluto e indipendente dalla sua volontà (quale è stato ritenuto, ad esempio, il ricovero ospedaliero o la morte di uno dei partecipanti alla vacanza), non è riuscito a partire.Strettamente legata alla scelta ed alla volontà di andare in vacanza è la realizzazione della c.d. “finalità turistica”; se quest’ultima diviene irrealizzabile, viene meno di conseguenza anche l’“interesse creditorio” di chi ha deciso di partire e ciò apre la possibilità ad un rimborso della vacanza non goduta. Come di legge nella sentenza, “il venir meno dell'interesse creditorio può essere legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore” (nel caso di specie si trattava di una signora di Napoli colpita dall’improvvisa morte del coniuge il giorno prima di partire con lo stesso per le vacanze); l'impossibilità che, però, deve essere tale "da vanificare o rendere irrealizzabile la ‘finalità turistica’”.

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Violazioni al C.d.S.: Verbale valido anche senza l’indicazione dell’importo da pagare?

La Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1412) ha ribadito il principio per cui il verbale di contestazione di una sanzione è valido anche se non indica l’importo da pagare.
Ecco cosa si legge nella sentenza: “Per quanto concerne la mancata comunicazione dalla sanzione (edittale) da corrispondere è corretta la tesi [...] secondo cui nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purché nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile (Cass. 6621/97; Cass. 11475/2993; Cass. 13267/2000; Cass. 7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l’uso delle normale diligenza”.

In una successiva sentenza (n. 23506/2007), però, sempre la seconda sezione civile della Suprema Corte, ha deciso che i verbali di accertamento delle infrazioni al C.d.S. devono contenere tutte le indicazioni necessarie a far pagare all’automobilista la multa in misura ridotta. In particolare, si che la “l'art. 200 del codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell'infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall'art. 383 del regolamento di esecuzione”, il quale “stabilisce che, nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc. Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, l'indicazione del minimo della sanzione edittale”.
In altri termini, quindi, è da ritenersi nullo il verbale di accertamento della violazione che contenga solo l’indicazione della sanzione minima edittale, ma non contenga anche la precisazione dell’importo da pagare in misura ridotta, nonché delle modalità e dei termini entro i quali effettuare il pagamento.


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lunedì 14 gennaio 2008

Finanziaria 2008 - Esonero pagamento canone RAI per gli ultrasettantacinquenni

finanziaria 2008 esonero pagamento canone rai

Il comma 132 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) prevede un esonero dal pagamento del canone RAI per tutti coloro che abbiano compiuto almeno 75 anni d’età ed abbiano un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità.
Le modalità applicative delle disposizioni di cui al detto comma saranno specificate con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (http://www.tesoro.it/).
Qualora rientraste nei parametri previsti dalla legge, potete rivolgervi ad Alleanza Consumatori per aiuto ed informazioni.

Di seguito riportiamo il testo integrale della disposizione:
Legge 14 Dicembre 2007, n. 224 – Art. 1, comma 132.
"Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma."

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mercoledì 9 gennaio 2008

Spam - Gli "spammer" rischiano il risarcimento danni

Il Garante ha riaffermato il principio riguardo ad un caso di invio di fax non richiesti

Il destinatario di fax, e-mail, sms e mms indesiderati può rivolgersi al giudice civile e chiedere un risarcimento per la lesione dei propri diritti. Lo ha affermato in un recente provvedimento il Garante, di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, che prosegue in questo modo nell'azione di contrasto allo spam. L'Autorità ha vietato l'uso illecito di dati personali a fini di marketing ad una società che inviava in modo sistematico e ad una molteplicità di persone, materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali senza il consenso dei destinatari. La società raggiunta dal provvedimento di divieto non potrà più utilizzare i dati personali in suo possesso. Numerose irregolarità erano infatti emerse nel corso degli accertamenti svolti a seguito di alcune segnalazioni nelle quali si lamentava l'invio di fax indesiderati da parte di una società che promuoveva prodotti e servizi per conto di altre aziende. Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che inviare fax commerciali, senza aver prima ottenuto il consenso informato dei destinatari, comporta un trattamento illecito. Non solo: lo spam può causare danni al destinatario. Nel caso di invio via fax, tale danno può consistere, tra l'altro, nella perdita di tempo, nell'uso indebito della carta, del toner del suo apparecchio e nel disturbo provocato dalla comunicazione indesiderata che tiene occupato l'apparecchio.

La società, dal canto suo, si era giustificata asserendo di inviare fax commerciali solo a soggetti economici i cui numeri sarebbero reperibili sugli elenchi categorici (es. Pagine gialle, Pagine utili). Il Garante ha spiegato che, anche nel caso si utilizzino tali elenchi, non vi è possibilità di un invio senza consenso quando le comunicazioni commerciali sono effettuate con particolari modalità (via fax, posta elettronica, sms o mms o chiamate vocali mediante operatore automatico).

"Le comunicazioni non desiderate, siano esse quelle effettuate via telefono, fax, o quelle elettroniche via sms, mms, e-mail –afferma Giuseppe Fortunato – rappresentano oggi le forme più invasive di disturbo nella vita quotidiana di utenti e consumatori. È un fenomeno che va combattuto per liberare le reti di comunicazione da chi le ingolfa solo per proprio profitto. In questa battaglia di civiltà il Garante ha proceduto ad ispezioni tramite Guardia di Finanza, ha denunciato alla magistratura i responsabili, ha comminato notevoli sanzioni e su questa strada proseguirà nella difesa dei cittadini in maniera sempre più incisiva."
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