FONTE: ANSA
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Nella sentenza del 13 gennaio 2009 del Giudice di Pace di Caserta si legge che “i corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del C.d.S., con apparecchiature elettroniche di rilevamento, su strade i cui tracciati non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi e ciò anche nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti interessati. […]
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Il Tribunale di Modena, con sentenza del 25 novembre 2008, ha stabilito che nel caso di accertamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiatura Telelaser (LTI 20.20), gli agenti devono essere visibili dall’autista, soprattutto se l’infrazione avviene di notte; diversamente la multa così irrogata va annullata.
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Etichette: Agevolazioni Fiscali
Nella sentenza del 24 ottobre 2008 del Giudice di Pace di Marigliano, in materia di danno da vacanza rovinata, si legge che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Pertanto, al consumatore basterà dimostrare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni concordate - oltre naturalmente la sussistenza del danno subito - mentre sarà il tour operator, per sfuggire alle proprie responsabilità, a dover fornire la prova dell’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Va, altresì incluso nella responsabilità dell’organizzatore e del venditore tutto quanto accaduto per fatti di prestatori di servizio di cui costoro si siano avvalsi, e comunque incombe ad essi la prova del carattere imprevedibile o inevitabile dell’evento, ovvero del caso fortuito o della forza maggiore che deve essere fornita da chi deduce il fatto che esimerebbe da responsabilità
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Il Giudice di Pace di Prato, in una sentenza del 6 febbraio 2009, ha stabilitp che l’esimente dello stato di necessità opera anche con riferimento alle violazioni al Codice della Strada.
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La Corte di Giustizia (Sentenza n.100/208) ha stabilito che i vettori aerei non possono rifiutare la compensazione pecuniaria dei passeggeri nel caso di cancellazione del volo per problemi tecnici dell'aeromobile. La compensazione può essere evitata solo "se i problemi tecnici derivano da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo". Deve trattarsi in sostanza di circostanze eccezionali e tali da non poter essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso. Naturalmente si può parlare di compensazione nelle sole ipotesi in cui i passeggeri non siano stati tempestivamente informati della cancellazione del volo.
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