La Corte di Cassazione (sez. II, 13 gennaio 2009, n. 551) ha stabilito che “gli ausiliari del traffico in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del C.d.S., in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone dalla quale dipendono dove l’ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano o in qualsiasi modo ostacolino o limitino.
Laddove invece le violazioni consistono in condotte diverse - quale, nella specie , il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in cessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l’accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all’art. 12 C.d.S. e non anche dagli ausiliari del traffico […]”
Laddove invece le violazioni consistono in condotte diverse - quale, nella specie , il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in cessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l’accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all’art. 12 C.d.S. e non anche dagli ausiliari del traffico […]”
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