
La
Corte di Giustizia (Sentenza n.100/208) ha stabilito che i vettori aerei non possono rifiutare la compensazione pecuniaria dei passeggeri nel caso di cancellazione del volo per problemi tecnici dell'aeromobile. La compensazione può essere evitata solo "
se i problemi tecnici derivano da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo".
Deve trattarsi in sostanza di circostanze eccezionali e tali da non poter essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso. Naturalmente si può parlare di compensazione nelle sole ipotesi in cui i passeggeri non siano stati tempestivamente informati della cancellazione del volo.
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