Oneri condominiali e legittimazione passiva Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

lunedì 6 aprile 2009

Oneri condominiali e legittimazione passiva

La Corte di Cassazione con sentenza del 24 giugno 2008, n. 17201 ha chiarito che nell’azione giudiziale esercitata dall’amministratore di condominio al fine di recuperare la quota di spese relative ad un’unità immobiliare il legittimato passivo è il proprietario e non anche il conduttore o il comodatario (come nel caso di specie il figlio del proprietario, che si comporti a sua volta come tale, pur senza rivestire la qualità di condomino).
Il condominio, infatti, è un ente di gestione diretto all’amministrazione delle parti comuni dell’edificio, cui partecipano i proprietari dei diversi piani o quote dello stabile (art. 1117 c.c.). Ne consegue che tutti i rapporti interni, reali o obbligatori, che attengono alle cose comuni ed alla loro amministrazione, trovando titolo nei singoli diritti di proprietà individuale e collettiva, intercorrono tra i soli condomini e non possono coinvolgere terzi.
Ciò vale, in particolare, per i crediti derivanti dalle spese fatte per la gestione dei beni di proprietà comune, che, dal lato passivo, sono a carico esclusivamente dei singoli condomini, come del resto espressamente dispone l’art. 1123 c.c..
Il condominio e, per esso, i singoli condomini possono pertanto far valere le loro ragioni creditorie relativamente al pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di altro condomino, non già nei confronti del conduttore o comunque di chi occupa l’appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei suoi confronti azione diretta (Cass. S.U. n. 5035 del 2002; Cass. n. 17039 del 2007; Cass. n. 1627 del 2007).

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