Cartelle mute, illegittime se iscritte in ruoli antecedenti ad agosto 2007 Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

venerdì 31 luglio 2009

Cartelle mute, illegittime se iscritte in ruoli antecedenti ad agosto 2007

La Commissione Tributaria Regionale di Puglia, rimettendo in discussione le precedenti pronunce della Corte Costituzionale sulla illegittimità delle cd. “cartelle mute”, ha affermato che “le cartelle di pagamento emesse in relazione a ruoli consegnati prima dell'1.08.2007 afflitte dal vizio di sottoscrizione sono annullabili; quelle, invece, successive all' 1.08.2007 sono nulle per effetto di un inasprimento della sanzione (nullità) che il legislatore ha voluto imprimere alla medesima fattispecie". In particolare, secondo la Commissione "le cartelle di pagamento, in quanto atti amministrativi privi di sottoscrizione elo del responsabile del procedimento, non si sottraggono alle censure di annullamento; tali principi, che nella specie devono trovare applicazione, sono conformi e coerenti con i contenuti sia dell'ordinanza della C.C. del 9.11.2007 n. 377 (che ha ritenuto viziato il procedimento riguardante le cartelle di pagamento prive di sottoscrizione e/o del responsabile del procedimento) sia della recente sentenza n. 58/2009, avanti esaminata, che, nel ritenere non applicabile al periodo precedente all'1.06.2008 la sanzione di nullità delle cartelle di pagamento, in quanto prive di sottoscrizione, non ha escluso la sanzione meno grave dell'annullamento delle cartelle medesime; entrambe le decisioni della C.C. (ord. n. 377/2007 e sento 58/09), quindi, lungi dal costituire una contrapposizione di contenuto, rivelano alloro interno una coerenza logico-interpretativa derivante da uno ius superveniens (L. 31108) che innova il regime d'invalidità degli atti comminandone la nullità, a fronte della disciplina previgente che considera i medesimi atti, aflètti da una invalidità meno grave (vizio di legittimità) sfociante nell'annullamento (in tal senso argomenta sul punto la Corte nell'ultimo capoverso che precede il dispositivo della sentenza esaminata).". Sullo stesso argomento si segnalano anche ord. n. 377/2007 e sent. 58/09.

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