Diritti dei passeggeri aerei: biglietti sempre rimborsabili, almeno parzialmente Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

giovedì 19 novembre 2009

Diritti dei passeggeri aerei: biglietti sempre rimborsabili, almeno parzialmente

Non c'è offerta o promozione che tenga: almeno parzialmente, anche i biglietti aerei con tariffe particolarmente vantaggiose sono sempre rimborsabili. Solo che i consumatori il più delle volte non lo sanno.
La normativa comunitaria (Regolamento (CE) n. 261/2004) prevede espressamente che se un passeggero rinuncia al viaggio perché la compagnia ha cancellato un volo, è in ritardo di più di 5 ore o gli è stato negato l'imbarco (non per colpa propria), la compagnia è tenuta a rimborsare il biglietto inutilizzato entro 7 giorni. Ma anche se è lo stesso passeggero a decidere volontariamente di non volare, il suo biglietto aereo è, almeno parzialmente, rimborsabile.
Alcune voci (il prezzo totale include diversi costi) anche di biglietti a tariffa promozionale, infatti, sono di quelle per le quali i consumatori hanno diritto ad ottenere il rimborso anche in caso di mancato utilizzo. L'elenco dettagliato di queste voci è disponibile sul sito internet dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) alla voce Carta dei Servizi del Passeggero:
In particolare il consumatore ha diritto alla restituzione degli importi che non coprono direttamente le spese sostenute dalle compagnie aeree (quali ad esempio la tariffa ministeriale per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, il diritto imbarco passeggeri, l'integrazione al diritto d'imbarco per i controlli di sicurezza sui passeggeri e sul bagaglio a mano e l'addizionale comunale e ministeriale).
I consumatori devono quindi ricordarsi di chiedere - direttamente alla compagnia aerea o attraverso l'agenzia viaggi dove si è acquistato il biglietto - il rimborso di questi importi. Nell'Unione Europea si vendono ogni anno più di 700 milioni di biglietti aerei.

FONTE: Comunicato Stampa www.euroconsumatori.org

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