venerdì 20 febbraio 2009

Telecom Italia: sportelli per i reclami in ogni provincia

Telecom Italia dovrà aprire in ogni città uno sportello dedicato agli utenti. A obbligare il colosso nazionale dei telefoni a confrontarsi direttamente con gli abbonati, sino a oggi affidati esclusivamente al servizio 187 - come annuncia una nota del difensore civico regionale veneto -, è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha accolto centinaia di migliaia di istanze filtrate da difensori civici e da polizia postale.
FONTE: ANSA

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mercoledì 18 febbraio 2009

Multe per sosta sui marciapiedi vietate agli ausiliari del traffico

La Corte di Cassazione (sez. II, 13 gennaio 2009, n. 551) ha stabilito che “gli ausiliari del traffico in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del C.d.S., in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone dalla quale dipendono dove l’ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano o in qualsiasi modo ostacolino o limitino.
Laddove invece le violazioni consistono in condotte diverse - quale, nella specie , il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in cessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l’accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all’art. 12 C.d.S. e non anche dagli ausiliari del traffico […]”

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lunedì 16 febbraio 2009

Traffiphot: incompetenza della Polizia Municipale su strada provinciale

Nella sentenza del 13 gennaio 2009 del Giudice di Pace di Caserta si legge che “i corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del C.d.S., con apparecchiature elettroniche di rilevamento, su strade i cui tracciati non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi e ciò anche nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti interessati. […]
Troppo frequentemente, gli strumenti di rilevazione automatica delle violazioni assumono funzioni diverse, in difformità dallo spirito e dalla lettera della normativa, divenendo, in pratica, soltanto una fonte atipica di incremento per le entrate comunali e finendo per non assolvere allo scopo per il quale sono stati previsti, di ridurre o evitare gli incidenti da circolazione stradale”.

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venerdì 13 febbraio 2009

Telelaser ed avvistabilità degli operatori

Il Tribunale di Modena, con sentenza del 25 novembre 2008, ha stabilito che nel caso di accertamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiatura Telelaser (LTI 20.20), gli agenti devono essere visibili dall’autista, soprattutto se l’infrazione avviene di notte; diversamente la multa così irrogata va annullata.


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mercoledì 11 febbraio 2009

Bonus famiglia: ecco le modalità per richiederlo

I lavoratori che hanno diritto al bonus famiglia possono presentare la domanda al sostituto d'imposta (che sarebbe il datore di lavoro o l'ente pensionistico) compilando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate Per le domande che fanno riferimento al reddito del 2007 la richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando il modello denominato "Sostituto" scaricabile qui: modello bonus sostituto
In mancanza del sostituto d'imposta la domanda deve essere inviata per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 marzo 2009 utilizzando il modello denominato "agenzia" scaricabile qui: modello bonus agenzia
Il bonus sarà erogato ai dipendenti entro il mese di febbraio 2009 mentre i pensionati lo riceveranno entro il mese di marzo successivo. Il bonus ai dipendenti in tal caso sarà erogato entro il mese di aprile 2009 mentre i pensionati lo riceveranno a maggio.
Per le domande presentate con riferimento al reddito del 2008 la richiesta al sostituto d'imposta va fatta entro il 31 marzo mentre quella all'agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2009.
Le istruzioni per la compilazione dei modelli sono disponibili a queste pagine:
Istruzioni per il modello "sostituto"
Istruzioni per il modello "agenzia"

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lunedì 9 febbraio 2009

Danno da vacanza rovinata ed inadempimento del tour operator

Nella sentenza del 24 ottobre 2008 del Giudice di Pace di Marigliano, in materia di danno da vacanza rovinata, si legge che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Pertanto, al consumatore basterà dimostrare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni concordate - oltre naturalmente la sussistenza del danno subito - mentre sarà il tour operator, per sfuggire alle proprie responsabilità, a dover fornire la prova dell’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Va, altresì incluso nella responsabilità dell’organizzatore e del venditore tutto quanto accaduto per fatti di prestatori di servizio di cui costoro si siano avvalsi, e comunque incombe ad essi la prova del carattere imprevedibile o inevitabile dell’evento, ovvero del caso fortuito o della forza maggiore che deve essere fornita da chi deduce il fatto che esimerebbe da responsabilità
[…] il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale, oltreché patrimoniale, derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio turistico “tutto compreso”.

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domenica 8 febbraio 2009

Autovelox e stato di necessità

Il Giudice di Pace di Prato, in una sentenza del 6 febbraio 2009, ha stabilitp che l’esimente dello stato di necessità opera anche con riferimento alle violazioni al Codice della Strada.

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venerdì 6 febbraio 2009

Enel e sospensione riscossione bolletta contestata

Riportiamo un passaggio della sentenza (di appello) del 28.02.08 del Tribunale di Nola: “ è fatto notorio che, secondo le condizioni generali del contratto di fornitura di energia elettrica utilizzate dalla società erogatrice, quando un cliente presenti reclamo relativamente all’importo esposto in una bolletta (come nella fattispecie), il fornitore sospende la riscossione della stessa, fino a quando non abbia reso i chiarimenti richiesti: il tutto, peraltro, con eventuale rischio di oneri di mora e spese aggiuntive a carico del cliente, laddove la contestazione risulti infondata.
Sicchè, secondo la regolamentazione del rapporto di somministrazione, una contestazione comunicata da parte di un cliente alla società fornitrice dell’energia integra una causa di temporanea inesigibilità del credito dell’Enel s.p.a. fino alla definizione del reclamo avanzato. E da questo consegue ulteriormente che, fino a quando l’Enel s.p.a. non renda per iscritto le delucidazioni richieste, essa non può riscuotere gli importi contestati, né questi ultimi possono essere considerati dovuti”.

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mercoledì 4 febbraio 2009

Compagnie aeree devono risarcire i passeggeri anche in caso di cancellazione del volo per problemi tecnici

La Corte di Giustizia (Sentenza n.100/208) ha stabilito che i vettori aerei non possono rifiutare la compensazione pecuniaria dei passeggeri nel caso di cancellazione del volo per problemi tecnici dell'aeromobile. La compensazione può essere evitata solo "se i problemi tecnici derivano da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo". Deve trattarsi in sostanza di circostanze eccezionali e tali da non poter essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso. Naturalmente si può parlare di compensazione nelle sole ipotesi in cui i passeggeri non siano stati tempestivamente informati della cancellazione del volo.

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lunedì 2 febbraio 2009

Anche per il 2009 multe più care

Le speranze di qualcuno sono andate deluse: anche il 2009, come tutti gli anni dispari, si apre con un inasprimento delle multe per chi infrange il Codice della strada. Il ministero della Giustizia, infatti, ha dato corso all'adeguamento degli importi all'inflazione, imposto ogni due anni dall'articolo 195 del Codice stesso. Quindi non c'è stata la deroga attesa da chi avrebbe voluto una moratoria sulla scia del blocco di alcune tariffe deciso dal Governo a causa della crisi economica.
Il tasso biennale comunicato dall'Istat è stato il 5%. Così, per esempio, la multa per chi non allaccia le cinture o non mette i bimbi sui seggiolini sale da 70 a 74 euro e quella per le violazioni "intermedie" dei limiti di velocità (quando ci si mantiene nella fascia tra gli 11 e i 40 chilometri orari in eccesso) passano da 148 a 155 euro.
Invariate alcune multe, tra cui quelle per gli eccessi di velocità più gravi (quelli oltre i 40 orari) e per la guida col telefonino. Infatti, sono sanzioni inasprite nel corso del 2007, per cui non è ancora maturato il biennio prescritto per dare corso all'adeguamento.
FONTE: Il Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com)

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