Responsabilità dell’albergatore per le cose in custodia Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

lunedì 4 febbraio 2008

Responsabilità dell’albergatore per le cose in custodia

La responsabilità dell’albergatore per i danni cagionati dalle dotazioni della camera d’albergo (nel caso di specie, la vasca da bagno) si inquadra nella responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. Pertanto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra l'oggetto che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore. Questo è quanto è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. III, 28/11/2007, n. 24739).
In seguito ai danni causati dalle dotazioni della camera di un albergo (nel caso di specie si trattava di una vasca da bagno sprovvista di maniglie di appoggio e tappetino antiscivolo) si configura in capo all’albergatore una responsabilità per custodia disciplinata ex art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente che il danneggiato abbia offerto la prova dell’esistenza del nesso causale tra l’oggetto che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore, sul quale incombe, ai fini dell’esclusione di detta responsabilità, l’onere di provare il caso fortuito.

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