
In seguito ai danni causati dalle dotazioni della camera di un albergo (nel caso di specie si trattava di una vasca da bagno sprovvista di maniglie di appoggio e tappetino antiscivolo) si configura in capo all’albergatore una responsabilità per custodia disciplinata ex art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente che il danneggiato abbia offerto la prova dell’esistenza del nesso causale tra l’oggetto che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore, sul quale incombe, ai fini dell’esclusione di detta responsabilità, l’onere di provare il caso fortuito.
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