venerdì 29 febbraio 2008

Esenzione canone RAI: l'odissea continua

Alleanza Consumatori - Esenzione canone TV RAI Ultra 75enni

Ancora più dubbi che certezze in merito all’odissea dell’esenzione dal pagamento (ma, oramai, sarebbe più corretto dire in merito al rimborso) del canone RAI per gli ultra 75enni.
Innanzitutto, con una disposizione del decreto milleproroghe, sono stati stanziati 26 milioni di euro (a fronte del mezzo milione di euro inizialmente previsto dalla finanziaria 2008) per il rimborso del canone RAI pagato da coloro che risultino in possesso dei requisiti per l’esonero (sul punto, per ulteriori dettagli, rimandiamo al post del 1 febbraio). Purtroppo, però ancora non si conoscono le modalità per i rimborsi, né tanto meno l’ordine preferenziale con il quale verranno questi effettuati i rimborsi (dato che molti di coloro che risultano “idonei” ne rimarranno fuori).

Stampa - Aggiungi a preferiti

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.
Continua...

giovedì 28 febbraio 2008

Comunità europea: la Commissione lancia il Consumer Market Watch, l'osservatorio del mercato europeo dei beni di consumo.

Alleanza Consumatori - Consumer Market WatchPerché il prezzo di un apparecchio fotografico digitale può variare del 30% da uno Stato membro all'altro? Perché la gestione di un conto bancario è gratuita in certi paesi e in altri no? È chiaro che disparità del tenore di vita tra le diverse regioni europee o il servizio offerto alla clientela possono influire sui prezzi, ma certi scarti celano a volte l'esistenza di cartelli o di ostacoli alla libera concorrenza, oppure di politiche dei prezzi poco trasparenti che impediscono ai consumatori di fare una scelta consapevole. I cittadini europei hanno il diritto di attendersi risultati concreti dal mercato unico. Per questo motivo la Commissione si è dotata di un nuovo strumento per monitorare il mercato dei beni di consumo, il cosiddetto "Consumer Market Watch»", che non si limita a valutare i prezzi e la sicurezza dei prodotti, ma tiene anche conto della soddisfazione dei consumatori.
Il nuovo strumento rientra nel processo di modernizzazione del mercato interno, avviato lo scorso mese di novembre, che ha già permesso di compiere dei passi avanti nei settori delle telecomunicazioni e dell'energia.
Il 31 gennaio, la Commissione ha pubblicato il primo quadro di valutazione del mercato dei beni di consumo, ancora incompleto per mancanza di dati comparabili. Nel 2008 saranno presi in esame tre settori prioritari: i servizi finanziari al dettaglio, le vendite transfrontaliere di beni di consumo, quali apparecchi fotografici, CD e libri, e i mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori.

Stampa - Aggiungi a preferiti

Continua...

martedì 26 febbraio 2008

Responsabilità dell'organizzatore di un viaggio

Alleanza Consumatori - Responsabilità dell'organizzatore di un viaggio

Segnaliamo una interessante pronuncia della Corte di Cassazione inerente al contratto di viaggio turistico ed alla responsabilità dell’organizzatore. Sul punto, la Suprema Corte ha osservato che la legge n. 1084 del 1977 che ha ratificato la Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV), sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970, "non prevede una responsabilità oggettiva dell’organizzatore del viaggio che affidi a terzi l’esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa, pur se lieve, nel senso che l’organizzatore può fornire la prova liberatoria di essersi comportato con diligenza nella scelta del soggetto che ha eseguito il servizio (art. 15, 1 comma ult.parte)". Pertanto, “la responsabilità dell’organizzatore” va “esclusa qualora i fatti si siano svolti in modo tale da indurre ad escludere che la scelta di un diverso esecutore del servizio avrebbe potuto evitare il danno”.

Stampa - Aggiungi a preferiti

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.
Continua...

venerdì 22 febbraio 2008

Spam telefonico: basta disturbare gli utenti

Alleanza Consumatori - Spam telefonico: basta disturbare gli utentiNon ne potevano più dei continui sms e mms pubblicitari che ricevevano anche dopo aver detto e scritto per mesi alla loro società telefonica di cessare quegli invii che per loro erano solo fonte di disturbo ed aver espressamente revocato il consenso all'uso dei propri dati. Stanchi della pubblicità e di inutili rassicurazioni, due clienti hanno segnalato la vicenda al Garante privacy, il quale al temine di accertamenti, condotti anche presso la società, ha vietato ad H3g l'uso dei dati personali di tutti gli abbonati ad un determinato servizio telefonico perché trattati in modo illecito. L'Autorità ha prescritto al gestore l'adozione di misure organizzative e tecniche tali da assicurare a coloro che revocano il consenso di non ricevere più messaggi pubblicitari. Per il servizio in questione, la società non aveva tenuto conto delle istanze di revoca del consenso dei propri clienti e continuava ad inviare sms e mms pubblicitari incorrendo così in un sistematico trattamento illecito di dati nei confronti di una molteplicità di abbonati. La normativa stabilisce invece che si possano inviare lecitamente messaggi pubblicitari (sms, mms, e-mail) solo dopo aver acquisito il consenso informato degli interessati; prescrive inoltre che i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. Dagli accertamenti era emerso invece che i dati personali di coloro che stipulavano un contratto telefonico con la società - ed avevano inizialmente manifestato il loro consenso a ricevere pubblicità - confluivano in una banca dati che proprio riguardo al consenso non veniva mai di fatto aggiornata. Le istanze di revoca, successive alla stipula del contratto, volte a far cessare gli invii pubblicitari rimanevano infatti inascoltate e inutilizzate per aggiornare gli archivi. Oltre al provvedimento di divieto relativo all'uso dei dati personali, il Garante ha prescritto alla società una serie di misure organizzative e tecniche che dovranno essere adottate entro la fine di febbraio.
"Il consenso per questi messaggi pubblicitari o promozionali deve essere sempre informato, specifico e preventivo – afferma Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento – altrimenti l'attività è illecita. Anche quando il consenso è dato può comunque essere sempre liberamente revocato. Il provvedimento di divieto del Garante è, peraltro, accompagnato dall'espressa avvertenza che l'inosservanza è punita con la reclusione da tre mesi a due anni. Un messaggio ai disturbatori: non disturbateci con i messaggi".
FONTE: Newsletter Garante Privacy N. 301 del 12 febbraio 2008

Stampa - Aggiungi a preferiti

Continua...

mercoledì 20 febbraio 2008

Multa in una Zona di Particolare Rilevanza Urbana? Nulla se non vi è la prova del Comune

Alleanza Consumatori - Multa in una Zona di Particolare Rilevanza Urbana? Nulla se non vi è la prova del ComuneSegnaliamo una recente pronuncia del Giudice di Pace di Salerno, in tema di contravvenzioni elevate nelle c.d. Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica.
Nel caso di specie, un automobilista ricorreva avverso una contravvenzione elevata dalla locale Polizia Municipale, vedendosi opporre che l’area in questione era una zona vincolata ad utilizzo pubblicistico, ovvero una c.d. Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica.Nella pronuncia si premette che le zone con particolare rilievo urbanistico postulano l’indagine circa la concreta disciplina e destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici all’area con particolari vincoli di destinazione. Sicché ove la zona sia stata concretamente vincolata ad utilizzo pubblicistico, ad esempio verde pubblico, apporta a quella determinata zona un vincolo di destinazione che deve essere previsto nel piano regolatore e/o da qualsiasi strumento urbanistico della città.
In difetto della prescritta prova da parte del Comune, il Giudice ha annullato il verbale rifacendosi espressamente al principio ribadito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della S. Corte, le quali con sentenza n. 116/2007, hanno stabilito che non sono valide le multe che vengono elevate alle auto parcheggiate nelle cosiddette strisce blu, se vicino non è stato predisposto dal Comune un parcheggio libero con la sola eccezione delle zone a traffico limitato e zone con particolare rilievo urbanistico.

Stampa - Aggiungi a preferiti


Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Continua...

martedì 19 febbraio 2008

Oblazione Telecom Italia per contestazione su servizi non richiesti

Alleanza Consumatori - Oblazione Telecom Italia per contestazione su servizi non richiesti

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, ha preso atto dell’avvenuto pagamento volontario (oblazione) di euro 6.528.000 da parte di Telecom Italia a seguito di una contestazione dell’Agcom relativa a una serie di attivazioni/disattivazioni non richieste di servizi di telecomunicazione. Le violazioni della normativa erano emerse nel corso di ispezioni effettuate nello scorso luglio presso sedi di Telecom Italia.
Il Consiglio ha altresì esaminato una lettera dell’Amministratore Delegato di Telecom Italia Franco Bernabè indirizzata al Presidente Calabrò, con la quale, a proposito dei molti fenomeni fraudolenti segnalati dalle associazioni dei consumatori correlati all’utilizzo di numerazioni satellitari, Telecom Italia si impegna, a seguito di delibere dell’Autorità, a introdurre nuovi strumenti di prevenzione e controllo della spesa telefonica. Nella lettera Bernabè esprime l’auspicio che "si possano individuare, sempre in collaborazione con le istituzioni, ulteriori strumenti finalizzati ad eliminare i fenomeni fraudolenti che danneggiano la fiducia e l’immagine degli operatori e del mercato".
Agcom, ha accolto positivamente la disponibilità manifestata dalla nuova dirigenza Telecom nei confronti delle tematiche regolatorie e dei conseguenti interventi a difesa degli utenti.
Nell’ambito degli interventi in via di definizione e diretti a stroncare gli abusi in tema di numerazioni satellitari e a sovraprezzo, la Commissione infrastrutture e reti dell’Autorità ha oggi dato mandato agli uffici di completare, in tempi brevi, il nuovo regolamento sull’uso delle numerazioni in modo da prevedere che l’attivazione dei servizi a sovrapprezzo maggiormente onerosi avvenga solo su esplicita richiesta degli utenti, così come è stato richiesto dalle Associazioni dei Consumatori.
L’Autorità rileva infine come dagli ultimi dati ISTAT, in un contesto di rialzo degli indici dei prezzi al consumo, il settore delle comunicazioni è l’unico a mostrare, sia su base annuale (- 8,5%) che mensile (-0,7%), una significativa riduzione.

Fonte: Comunicato stampa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (http://www.agcom.it/comunicati/cs_060208.htm)

Stampa - Aggiungi a preferiti


Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.
Continua...

mercoledì 13 febbraio 2008

Le Violazione al Codice della Strada: ancora sulla taratura dell’autovelox

Segnaliamo una interessante pronuncia del Giudice di Pace di Frattamaggiore, secondo la quale è illegittimo il provvedimento sanzionatorio se il certificato di taratura dell’autovelox (traffipax speedophot) è stato rilasciato in data successiva al rilevamento dell’infrazione.

Stampa - Aggiungi a preferiti


Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.
Continua...

martedì 12 febbraio 2008

SKY e SKYLIFE: nuovi dilemmi e spese per gli abbonati

Preso atto delle recenti ondate di critiche che hanno travolto Sky circa la gestione della programmazione degli eventi calcistici ed il costo della rivista Skylife, riproponiamo (ovviamente e debitamente aggiornato) un post pubblicato sul nostro sito, che ha ricevuto diffusi consensi da molti lettori.
Come sempre, non esitate a contattarci per ulteriori chiarimenti ed assistenza oppure solamente per manifestare il Vostro disappunto sul tema.
Sky Supercalcio. Gli abbonati al Pacchetto Sky Sport protestano.
Dopo un notevole battage pubblicitario, il 24 agosto scorso, con la partita del campionato tedesco Bochum – Amburgo, ha preso il via la programmazione del nuovo canale “Sky Supercalcio” (Canale 205), che ha preso il posto, tranne la domenica, del canale “Direttagol”, il quale fornisce aggiornamenti in tempo reale delle partite giocate su tutti i campi di serie A e di quelle di Champions League.
Sull’unico canale di Sky Supercalcio verranno proposte le dirette di tutte le partite dei campionati esteri di cui Sky detiene i diritti e che trasmette durante il weekend, quando non ve ne sono diverse in contemporanea.
Già dalla scorsa primavera Sky aveva iniziato progressivamente a trasmettere solo sui canali del Pacchetto Calcio gli incontri più rilevanti dei campionati esteri (tra cui Premier League, Bundesliga e Liga Spagnola) sottraendoli, di conseguenza, ai canali inclusi nell’abbonamento al Pacchetto Sport (Sky Sport 1, 2, 3 e Extra 16/9).
Con la nascita di Sky Supercalcio, quindi, Sky porta a termine questa operazione con il risultato finale di far scomparire, o comunque ridurre in maniera significativa, il calcio estero dai canali visibili agli abbonati al Pacchetto Sport. Mentre prima, infatti, le partite erano quasi equamente distribuite tra Sky Sport e Sky Calcio, adesso la percentuale di partite visibili agli abbonati di Sky Sport diventa a dir poco risibile.
L’intento che si nasconde dietro questa operazione è presto detto: per contrastare la concorrenza del Digitale Terrestre di Mediaset Premium, che offre per la Serie A prezzi notevolmente inferiori a quelli di Sky, quest’ultima ha deciso di rendere più appetibile il Pacchetto Calcio con il valore aggiunto del calcio estero. Forse anche per compensare la perdita della Serie B.
Se, però, Serie A e campionati stranieri sono stati concertati nel Pacchetto Calcio, dall’altra parte la Champions League rimane appannaggio solo ed esclusivamente degli abbonati al Pacchetto Sport, con la conseguenza – abbastanza ovvia – che gli appassionati di calcio non avranno altra scelta che sottoscrivere sia il Pacchetto Sport che quello Calcio, i quali, assieme al Pacchetto di base (e obbligatorio) Mondo Sky, fanno levitare il costo totale dell’abbonamento oltre i 50 euro.
Secondo un trend tutto italiano, il prezzo del servizio cresce in maniera inversamente proporzionale alla qualità e quantità del servizio offerto. In altre parole, dinanzi ad un aumento del prezzo di 2 euro (disposto unilateralmente, senza preavviso alcuno, in forza di una clausola contrattuale con forti dubbi di vessatorietà e “giustificato” con l’aggiunta di canali che l'utente non ha chiesto), gli abbonati al Pacchetto Sport hanno assistito ad un progressivo abbassamento della qualità e della quantità degli incontri di calcio proposti (così, ad esempio, a volte vengono ridicolizzati con la trasmissione di partite in differita di mezz'ora su Sky Sport 1 oppure, al posto di Manchester-Liverpool, devono assistere ad un appassionante Celtic-Iverness!).
A riguardo, inoltre, va segnalato anche che, mentre prima, per il Pacchetto Sport la pubblicità contemplava i due anticipi di Serie A, adesso uno dei due (di solito quello delle ore 18.00) è stato fagocitato dal Pacchetto Calcio da anni.
Infine, discorso a parte va fatto per il canale Calcio 16:9 che da canale del Pacchetto Sport diviene, sempre in maniera arbitraria ed inspiegabile, all’occorrenza un canale del Pacchetto Calcio.
L’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto impone alle parti di tenere conto degli interessi che le parti mirano a soddisfare mediante il contratto, pur se non rientrano direttamente nel contenuto del contratto.
Con le recenti modifiche apportate alla propria programmazione, Sky dimostra di non aver tenuto in alcun conto l’interesse dei propri abbonati (in particolare di coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Sport), ovvero quelle circostanze soggettivamente essenziali, che costituiscono la ragione esclusiva o – quanto meno – principale che hanno determinato la volontà degli stessi a sottoscrivere il contratto. Più specificamente, si tratta dell’interesse legittimo a conservare un livello quantitativo e qualitativo quanto meno equivalente a quello della proposta inizialmente accettata.

Costi sempre più alti.
Volendo poi tornare sull’argomento costi, mettendo per un attimo da parte la programmazione degli incontri calcistici, va segnalato anche il diffuso malcontento degli abbonati SKY per le tariffe applicate per contattare il servizio assistenza (non sempre professionali e cortese come si dovrebbe) ed il pagamento di una rivista informativa dei programmi, prima interamente gratuita e da marzo spedito al costo di 0.90 centesimi, a meno che l’abbonamento al magazine non venga disdetto, come indicato nella con una lettera inserita all’interno della rivista Skylife del numero di gennaio.
L’arbitraria modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che regolano l’abbonamento alla rivista Skylife, che prevede un automatico addebito in fattura dei costi di spedizione della stessa, sfruttando così indebitamente una sorta di silenzio-assenso degli abbonati, costituisce – come rilevato anche da altre Associazioni dei consumatori – una pratica commerciale scorretta.
Più precisamente, secondo il recente decreto legislativo n. 146 del 2007, che ha sostituito il primo comma dell’art. 57 del Codice del Consumo (“Fornitura non richiesta”) “è vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento”.
In altri termini, non è concesso a chi fornisce beni o servizi fornire al consumatore beni o servizi aggiuntivi senza una esplicita richiesta di quest’ultimo, qualora la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
A ciò va aggiunta anche la seguente considerazione: poiché un numero elevato di utenti ha scelto, per motivi di comodità e praticità, la modalità di pagamento con addebito diretto sulla carta di credito, si approfitta in questo modo della distrazione di molti che non hanno prestato la dovuta attenzione alla lettera inviata da Sky.
Invitiamo, quindi, tutti coloro che non sono interessati a prendere conoscenza di questa situazione, disdire l’abbonamento alla rivista attraverso il sito sky.it e, per un ulteriore risparmio, chiedere l’invio delle fatture mensili per email.
Consigliamo inoltre di tenere sempre gli occhi aperti e prestare la dovuta attenzione a tutte le comunicazioni che arrivano da Sky (anche e soprattutto se sembrano solo pubblicità).

Se condividete le posizioni sopra esposte, Vi invitiamo ad inoltrare a SKY Italia (e per conoscenza ad Alleanza Consumatori Sa) una e-mail o un fax di protesta, riprendendo - se lo riterrete opportuno - il testo del presente post e minacciando formale disdetta del Vostro abbonamento.
Proprio ai fini della disdetta è possibile utilizzare anche il modulo predisposto da Alleanza Consumatori Salerno, liberamente scaricabile e modificabile, che trovate in fondo al post.

Comunque, per evitare spiacevoli sorprese, vogliamo fornirvi maggiori chiarimenti ed attirare la vostra attenzione su alcune delle clausole delle condizioni generali di contratto:
- il contratto ha durata di un anno decorrente dalla data di attivazione del Servizio (ovvero dal momento dell’attivazione della Smart Card e comunque quando siano decorsi 25 giorni dalla ricezione da parte di SKY della richiesta di abbonamento e SKY non abbia rifiutato la proposta dandone comunicazione scritta all'abbonato) e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salva la facoltà per l’Abbonato di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione da inviarsi a SKY a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
A riguardo, vi consigliamo di seguire comunque le modalità di esercizio del diritto di recesso dettate dall’art. 64 del Codice del Consumo, ovvero inviare una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante fax e poi confermarne il contenuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo, la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto.
L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso;

- in caso di recesso anticipato dell’abbonato prima della scadenza di ciascuna annualità del contratto SKY si riserva di chiedere:
1) gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio fruito fino alla data di efficacia del recesso
2) il rimborso dei Costi dell’Operatore, secondo la tabella che si trova nelle condizioni generali.
I Costi dell’Operatore non saranno richiesti da SKY qualora la comunicazione di recesso dell’Abbonato abbia efficacia al termine di ciascuna annualità, facendo attenzione a rispettare, però, le modalità ed i termini sopra indicati. Quindi, per non pagare quella che, nonostante il nome, è a tutti gli effetti una penale, è preferibile indicare nella lettera di voler recedere dal contratto con efficacia al termine dell’annualità del contratto in corso.

- riportiamo poi la clausola 4.4. del contratto: entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del contratto, per qualsiasi causa essa sia avvenuta, l’abbonato, dovrà restituire il Decoder e la Smart Card ad uno SKY Service, facendosi rilasciare la ricevuta relativa all’avvenuta riconsegna. In caso di ritardo nella restituzione della Smart Card o del Decoder di proprietà di SKY, SKY avrà diritto ad applicare una penale fino ad un massimo di: - € 90,00 (novanta/00) per il Decoder; - € 30,00 (trenta/00) per il telecomando; - € 30,00 (trenta/00) per la Smart Card; fatto salvo il risarcimento del maggior danno e di tutti i costi necessari ad ottenere la restituzione o il recupero della Smart Card e/o del Decoder di proprietà di SKY.

Segnaliamo anche altre clausole presenti nella Carta dei Servizi:
- l’abbonato che abbia stipulato il contratto fuori dai locali commerciali o a distanza potrà recedere dal contratto entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso, mediante raccomandata r/r, fatto salvo il caso in cui sia stato già eseguito il Servizio di Installazione; tale diritto, nei casi in cui è riconosciuto, è indicato nella Richiesta di Abbonamento.
Questa clausola riprende l’art. 64 codice consumo che al primo comma prevede che “per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi”.
Riteniamo quindi che sia illegittima la parte in cui si esclude il diritto di recesso nel “caso in cui sia stato già eseguito il Servizio di Installazione” per contrarietà a norma imperativa.
Tale diritto è sempre riconosciuto al consumatore ed inoltre le sole spese dovute da questi per l'esercizio del diritto di recesso, secondo l’art. 67 codice consumo, sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
In tutti gli altri casi, il consumatore non è tenuto ad affrontare altre spese e comunque a diritto a vedersi restituire quanto già pagato.
- in attuazione della delibera 173/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in merito alla risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra SKY e i propri abbonati è prevista la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione.

Di seguito i link alle Condizioni Generali di Contratto de alla Carta dei Servizi:
- CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO RESIDENZIALE (giugno 2007) - Link
- CARTA DEI SERVIZI (valida dal 15 luglio 2007) - Link


Alleanza Consumatori Salerno ricorda a tutti che è sempre attivo l’indirizzo e-mail info@alleanzaconsumatori.org, al quale è possibile rivolgersi per chiedere assistenza o fare segnalazioni. In ogni caso, gli altri contatti li trovate nella colonna a destra.

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.


----------------------------------------------------------

Spett.
SKY Italia
Servizio Clienti SKY

Casella Postale 13057
20130 MILANO

anticipata via fax al num. 02.76.10.107

e p.c.
Alleanza Consumatori Salerno
all’indirizzo di posta elettronica
info@alleanzaconsumatorisa.org





Raccomandata a/r

Oggetto: Disdetta Abbonamento n. __________


Il sottoscritto __________ nato a __________ il __________ – codice fiscale: __________, residente in __________ in via __________ n. __________

PREMESSO
che in data __________ ha sottoscritto una richiesta di abbonamento con codesta società, tipo di abbonamento: Solo Smart Card (Mondo+__________) codice cliente n. __________

RITENUTO

di non voler più usufruire di tale servizio e dare formale disdetta del contratto di abbonamento di cui all'oggetto, in seguito all’aumento del canone di abbonamento di 2 euro al quale è conseguito un progressivo e notevole abbassamento della qualità e della quantità degli incontri di calcio proposti nel Pacchetto Sport.
(Aggiungere eventualmente altri motivi di doglianza)




COMUNICA
di voler esercitare il diritto di recesso dal contratto di abbonamento sopra citato con SKY Italia, con efficacia al termine dell’annualità del contratto in corso.
Per questo motivo non sarò tenuto in alcun modo a pagare i Costi dell’Operatore previsti nel contratto.

Alla presente si allegano:
1. copia della richiesta di abbonamento
2. fotocopia del documento di identità

Distinti saluti.
__________ lì __________

------------------



Stampa - Aggiungi a preferiti

Continua...

lunedì 11 febbraio 2008

T-Red: annullate 35 mila multe

Sono da annullare le 35 mila telemulte date agli automobilisti che sono passati con il rosso al semaforo con telecamera di Segrate, sulla Cassanese. Motivo: accanto al 'T-Red' non c'era un agente in grado di contestare sul posto la violazione. Lo si apprende oggi da alcuni quotidiani, che precisano che la decisione è stata presa dal ministero dell'Interno. Intanto prosegue l'inchiesta del sostituto procuratore di Milano Alfredo Robledo, che ha preso corpo la scorsa estate, quando la polizia giudiziaria ha messo i sigilli al 'vigile elettronico' e ha notificato quattro avvisi di garanzia, anche per abuso d'ufficio, due dei quali recapitati al comandante della polizia municipale e al suo vice. Al vaglio anche l'appalto di gara per il Photored (il vigile elettronico) e i rapporti tra azienda e amministrazione comunale.
Fonte: ansa.it

Stampa - Aggiungi a preferiti

Continua...

venerdì 8 febbraio 2008

Garante Privacy: troppi dati per le "carte di fedeltà"

Il Garante privacy (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha vietato a quattro società - di un gruppo di cinque sottoposto a controlli - l'uso di dati personali trattati in modo illecito: troppi i dati raccolti per i programmi di fidelizzazione, moduli poco chiari e con informazioni incomplete, impossibilità di esprimere liberamente il consenso per i trattamenti di dati a fini di marketing. Supermercati, catene di negozi, agenzie di viaggi raggiunti dal divieto non potranno più utilizzare i dati e dovranno conformarsi alle misure prescritte. Prosegue senza sosta, anche attraverso accertamenti della Guardia di finanza, l'azione del Garante a tutela dei consumatori che aderiscono ai programmi di fidelizzazione promossi da operatori economici della grande distribuzione, telefonia, trasporti, viaggi.
Gli accertamenti, effettuati a livello nazionale, rientrano nel piano di verifiche programmate per accertare la corretta applicazione della normativa privacy e in particolare del provvedimento generale sulle "fidelity card" adottato nel febbraio del 2005.
Il quadro che emerge dalle verifiche mostra numerose irregolarità.
Innanzitutto le società raccolgono troppi dati: oltre a nome, cognome luogo e data di nascita necessari per attribuire sconti, premi o bonus connessi all'uso della carta, richiedono anche titolo di studio, e-mail, professione e numero dei componenti del nucleo familiare. Dati ritenuti non pertinenti ed eccedenti dal Garante che ne ha quindi vietato l'uso ed ha ordinato alle società di cancellarli o di renderli anonimi.
Altre irregolarità sono state riscontrate nelle informative date ai consumatori e nella raccolta del consenso. Gli operatori dovranno riformulare l'informativa, sia cartacea sia on line, specificando, in particolare, quali dati sia obbligatorio indicare al momento dell'adesione al progetto e quali siano invece facoltativi. Dovranno inoltre precisare i diritti (di accesso, rettifica, cancellazione) che la normativa riconosce e chiarire che il consenso per autorizzare l'uso dei dati per altre finalità (marketing, profilazione) è libero. E, soprattutto, dovranno mettere il consumatore in condizione di poter scegliere liberamente se e quali trattamenti di dati autorizzare. Scelta che non era invece possibile effettuare in alcuni dei moduli esaminati, dove con un'unica firma si aderiva al programma di fidelizzazione ma si autorizzava anche l'utilizzo dei dati a fini di marketing. Per quanto riguarda poi l'uso di dati facoltativi raccolti a fini statistici il Garante ha prescritto alle società di adottare opportuni accorgimenti che impediscano di ricondurre i dati all'interessato fin dal momento della raccolta.
Fonte: Newsletter Garante Privacy (http://www.garanteprivacy.it/) n. 300 del 5 febbraio 2008

Stampa - Aggiungi a preferiti

Continua...

martedì 5 febbraio 2008

Finanziaria 2008: nuova detrazione fiscale per le famiglie numerose

Alleanza Consumatori Salerno continua la propria analisi della Legge Finanziaria 2008 per segnalare ai lettori del blog tutte quelle disposizioni normative che rivestono importanza dal punto di vista dei consumatori e dei cittadini.
Dopo aver parlato dell’esenzione dal pagamento del canone RAI, questa volta ci occupiamo di una nuova detrazione fiscale (di importo pari a euro 1.200) per i contribuenti con famiglie numerose (quattro o più figli a carico), prevista all’art. 1, comma 15, lettera a), della legge n. 244/2007 (ovvero la Legge Finanziaria 2008) e con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
La Legge Finanziaria 2008, infatti, ha aggiunto all’articolo 12 del Tuir il nuovo comma 1-bis e ne ha modificato rispettivamente il comma 2 e il comma 3 dello stesso articolo.
Riportiamo di seguito il testo dell’art. 12, comma 1bis, Tuir: “1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo”.
Per chiunque fosse interessato a questa specifica detrazione fiscale, segnaliamo una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del 9 gennaio 2008, con la quale sono stati chiariti alcuni aspetti problematici della disposizione normativa in esame.
Link: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba73545fc3917e/circ_1_09_01_2008.pdf

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Stampa - Aggiungi a preferiti

Continua...

lunedì 4 febbraio 2008

Responsabilità dell’albergatore per le cose in custodia

La responsabilità dell’albergatore per i danni cagionati dalle dotazioni della camera d’albergo (nel caso di specie, la vasca da bagno) si inquadra nella responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. Pertanto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra l'oggetto che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore. Questo è quanto è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. III, 28/11/2007, n. 24739).
In seguito ai danni causati dalle dotazioni della camera di un albergo (nel caso di specie si trattava di una vasca da bagno sprovvista di maniglie di appoggio e tappetino antiscivolo) si configura in capo all’albergatore una responsabilità per custodia disciplinata ex art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente che il danneggiato abbia offerto la prova dell’esistenza del nesso causale tra l’oggetto che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore, sul quale incombe, ai fini dell’esclusione di detta responsabilità, l’onere di provare il caso fortuito.

Stampa - Aggiungi a preferiti

Continua...

Segnalazione delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità

Con il Decreto 15 agosto 2007 del Ministero dei Trasporti, con il quale è stata data attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera B del Decreto Legge 34 agosto 2007, n. 117 (Decreto Bianchi), sono state emanate nuove norme in materia di sicurezza stradale e postazioni elettroniche per il rilevamento della velocità ed in particolare è stato previsto l'obbligo di segnalare la presenza sulla rete stradale di autovelox con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.
Riportiamo di seguito il testo del decreto.

MINISTERO DEI TRASPORTI, DECRETO 15 Agosto 2007
Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
(GU n. 195 del 23-8-2007)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti di velocita';

Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;

Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari;

Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocita';

Decreta:

Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocita" ovvero "rilevamento velocita".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".

Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 agosto 2007
Il Ministro dei trasporti Bianchi
Il Ministro dell'interno Amato

Stampa - Aggiungi a preferiti

Continua...

venerdì 1 febbraio 2008

Esonero Canone TV ai 75enni: ancora dubbi sulle modalità

Con il seguente post rispondiamo a chi ci ha scritto per chiedere ulteriori informazioni circa l’esonero dal pagamento del canone RAI per tutti coloro che abbiano compiuto almeno 75 anni d’età ed abbiano un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità (comma 132 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2008 - Legge 24 Dicembre 2007, n. 244).
Poiché ad oggi – ultimo giorno per farlo – non sono state ancora rese note dal Ministero dell’Economia e delle Finanze le modalità applicative della disposizione di cui sopra e non è possibile al momento fare alcuna previsione su quando verrà emanato il relativo decreto di attuazione, segnaliamo alcune interessanti risposte fornite sul Portale della Direzione Amministrazione Abbonamenti RAI.
In particolare, per evitare spiacevoli inconvenienti, vi consigliamo di pagare comunque il canone di abbonamento RAI, anche perché, dato il limite di accoglimento delle domande fino al valore massimo complessivo di 500.000 euro annui, il semplice possesso dei requisiti previsti dalla legge potrebbe rivelarsi non sufficiente per ottenere l’esonero.
Alleanza Consumatori Salerno si è già attivata per cercare di ottenere quanto prima maggiori chiarimenti sul punto e si impegna a tenere tutti aggiornati attraverso il proprio sito internet o via e-mail.

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Stampa - Aggiungi a preferiti

Continua...

AGCOM: Nuove garanzie per il consumatore in materia di telefonia

Con la Deliberazione 2 agosto 2007, n. 418 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (www.agcom.it) ha adottato nuove misure a tutela del consumatore in materia di telefonia.
Già da ottobre gli operatori telefonici si sono dovuti adeguare alle innovazioni contenuti nel provvedimento dell’Autorità. Tra queste segnaliamo:
- la possibilità di ottenere gratuitamente l’attivazione di un sistema efficiente e completo di sbarramento delle chiamate in uscita (sia in modalità permanente sia con codice pin) che permetta di eliminare i problemi causati dai c.d. dialers;
- la possibilità di ricevere un distinto bollettino di contocorrente per il pagamento dei servizi a sovraprezzo;
- l’attivazione di un avviso telefonico gratuito in caso di traffico anomalo;
- la maggiore trasparenza della documentazione di fatturazione;
- la possibilità di rateizzazione in caso di fatturazione tardiva.

Link al testo della delibera:
http://www.agcom.it/provv/d_418_07_CONS.htm

Stampa - Aggiungi a preferiti

Continua...