Tutor: non è possibile applicare la riduzione del 5% Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

lunedì 26 gennaio 2009

Tutor: non è possibile applicare la riduzione del 5%

GdP di Viterbo ha dichiarato illegittimo il verbale elevato per mezzo del cd. “tutor” non consentendo tale apparecchio l’applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS. Come chiarito nell’impianto motivazionale della pronuncia, sebbene alla velocità calcolata dall’apparecchio fosse stata applicata la riduzione del 5%, come previsto ex D.M. 29/10/97, detta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia avvenuta con mezzi diversi dall’“autovelox”, il quale consente invece di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142, Codice della Strada), col c.d. scontrino entrata – uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada.
Ciò comporta che in difetto di precisazione normativa non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), va applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.

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