Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/08 del 24 settembre 2008 che reca norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità, sostituendo ed abrogando le disposizioni contenute nei tre regolamenti, 2407/92, 2408/92 e 2409/92 (noti come "terzo pacchetto aereo"), sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, l’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie e sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e merci è finalmente entrato in vigore dall’1 novembre scorso.
Segnaliamo, in quanto ci riguarda più da vicino, l'articolo 23 del Regolamento relativo alle informazioni da fornire ai passeggeri, il quale stabilisce che: “le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi: a) tariffa aerea passeggeri o merci; b) tasse; c) diritti aeroportuali; e d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti, dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt-in»)”.
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)
Segnaliamo, in quanto ci riguarda più da vicino, l'articolo 23 del Regolamento relativo alle informazioni da fornire ai passeggeri, il quale stabilisce che: “le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi: a) tariffa aerea passeggeri o merci; b) tasse; c) diritti aeroportuali; e d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti, dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt-in»)”.
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)
Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.
Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Nessun commento:
Posta un commento