Multe. Termini e prescrizione dell’ordinanza prefettizia Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

mercoledì 16 dicembre 2009

Multe. Termini e prescrizione dell’ordinanza prefettizia

L’ordinanza ingiunzione adottata dal Prefetto non è soggetta ad uno specifico termine di emissione in quanto, in tal caso, non si applicano i termini stabiliti dall'art. 204 C.d.S. per le ipotesi in cui sia stato proposto ricorso al Prefetto, ma opera soltanto il termine quinquennale di prescrizione stabilito in via generale dalla L. n. 689 del 1981.
Quanto al termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 esso è non è applicabile in caso di violazioni del Codice della strada.
In questi termini si è espressa Cassazione Civile sez.II 10/3/2009 n. 5784.
Di seguito riportiamo il testo della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di pace di Alcamo C.G. propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 39/2004 emessa dal Prefetto di Trapani in data 28.1.2004 per il pagamento di Euro 1.040,20, oltre le spese, in conseguenza della violazione dell'art. 192 C.d.S., commi 4 e 7 accertata con verbale della Polizia di Stato di Alcamo n. (OMISSIS) (inosservanza di ordine di arresto ad un posto di controllo).
A sostegno dell'opposizione dedusse la tardiva emissione dell'ordinanza ingiunzione in quanto emessa dal Prefetto oltre il termine di cui all'art. 204 C.d.S., decorrente, nel caso di specie, dalla scadenza del termine per impugnare il verbale di accertamento.
L'Amministrazione opposta chiese il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza 14/19/5/2004 il Giudice di pace accolse l'opposizione ritenendo l'ordinanza "inefficace" perchè emessa tardivamente sia rispetto al termine di 90 giorni di cui alla L. n. 340 del 2000, art. 18 sia rispetto al termine di 30 giorni fissato in via generale dalla L. n. 241 del 1990.
Avverso la sentenza il Prefetto di Trapani ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo di censura.
L'intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 203, 204 e 209 per avere il Giudice di pace erroneamente ritenuto tardiva l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto senza considerare che il VA non era stato impugnato dall'interessato nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria ed era perciò divenuto titolo esecutivo sicchè la sussistenza della violazione non poteva più essere messa in discussione, essendo ormai rimasta definitivamente accertata la responsabilità del trasgressore. Di conseguenza, non versandosi nell'ipotesi contemplata dall'art. 204 C.d.S., l'ordinanza prefettizia non era soggetta ad un termine di emissione, ma soltanto al termine prescrizionale di cinque anni.
Tanto meno poteva essere applicato il termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 come erroneamente affermato dalla sentenza, perchè, trattandosi di violazione del codice della strada trovavano applicazione le disposizioni di carattere speciale previste dal detto codice.
La censura è fondata.
In tema di violazione delle disposizioni del Codice della strada, l'art. 203 C.d.S., comma 3, dispone che, qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al Prefetto e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento.
Ne consegue che la successiva ordinanza ingiunzione adottata dal Prefetto non è soggetta ad uno specifico termine di emissione in quanto, in tal caso, non si applicano i termini stabiliti dall'art. 204 C.d.S. per le ipotesi in cui sia stato proposto ricorso al Prefetto, ma opera soltanto il termine quinquennale di prescrizione stabilito in via generale dalla L. n. 689 del 1981.
Quanto al termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 esso è non è applicabile in caso di violazioni del Codice della strada (Cass. Sez. Un. 9591/06).
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, ma senza rinvio perchè, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, è possibile decidere dell'opposizione anche nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
L'unico motivo posto dal C. a base dell'opposizione, e cioè la tardiva emissione dell'ordinanza da parte del Prefetto, è, per le ragioni esposte in precedenza, infondato. L'opposizione va, pertanto, respinta, confermando l'opposta ordinanza.
Consegue la condanna del resistente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore dell'Amministrazione ricorrente come in dispositivo.
Non si provvede, invece, sulle spese del giudizio di merito, non essendosi l'Amministrazione costituita in quella sede.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia. Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 300 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

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