Responsabilità dell’albergatore in caso di furto Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

venerdì 11 dicembre 2009

Responsabilità dell’albergatore in caso di furto

Se il furto di beni del cliente è dovuto a carenze organizzative o di sicurezza, l'albergatore ne risponde a titolo di colpa e dunque senza limiti. A meno che non provi che «la prevenzione dell'illecito verificatosi avrebbe richiesto l'adozione di tutele e di costi sproporzionati e inesigibili, in relazione alla natura, al livello e ai prezzi delle prestazioni alberghiere». Con questa motivazione, una signora in vacanza in uno noto Club del Sestriere si è vista riconoscere dalla Cassazione, con la sentenza n. 10493/2009, (pubblicata sul sito di Guida al diritto), il diritto all'indennizzo pieno per il furto della propria pelliccia.
Ma andiamo per ordine. L'albergo era dotato di un servizio di custodia che, tuttavia, non essendo disponibile a tutte le ore del giorno, poiché chiudeva alle 19,30 e riapriva la mattina alle 8,30, aveva costretto la signora a ritirare il prezioso capo la sera prima della partenza e portarlo con sé nella propria camera. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto le ragioni della cliente condannando il Club al pagamento di 35.250 euro, pari al valore della pelliccia maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi. In Appello, tuttavia, la Corte ha limitato il danno a 4.870.000 lire (più rivalutazione e interessi), una somma pari a 100 volte il costo della camera (che nel 1989 anno del furto era appunto di 48.700 lire), come previsto dal codice civile all'articolo 1783 nei casi in cui non si rinvenga la colpa dell'albergatore.
Per i giudici della Cassazione, però, la responsabilità per colpa ex articolo 1785bis del Cc «può essere ravvisata nella stessa organizzazione dell'impresa, per l'omessa adozione degli accorgimenti idonei a salvaguardare i bene di clienti». Ritenendo così provato che la porta fosse chiusa a chiave dall'interno e che non essendoci segni di effrazione l'apertura era avvenuta attraverso l'utilizzo di un passpartout mal custodito, favorito da un servizio di sorveglianza notturna «lacunoso e negligente» e che «l'autore del furto evidentemente sapeva che» la signora «possedeva un capo di valore».
Neppure vale la scriminante dell'«inesigibilità del servizio» in quanto il Club era attrezzato per la custodia ma la signora, come detto, non aveva potuto usufruirne fino in fondo per via delle limitazioni di orario. Secondo la Corte, dunque, l'albergatore può ridurre l'orario della custodia, per limitare i costi, «ma non può poi riversare sulla clientela i conseguenti rischi, ove il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio».
In definitiva, per la Cassazione «all'incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti deve fare riscontro una particolare vigilanza sull'albergo e sull'accesso alle camere, nelle ore di chiusura del servizio». In quanto nell'attività di impresa costituiscono colpe anche le carenze organizzative che abbiano esposto i clienti a rischi più elevati rispetto a quelli «ordinariamente prevedibili ed evitabili tenuto conto della natura e del valore della prestazione alberghiera».

FONTE: www.ilsole24ore.com

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