martedì 30 settembre 2008

Treno Lecce-Milano: nuova odissea per i viaggiatori

Come si legge su una notizia dell’ANSA (http://www.ansa.it/), guasti a ripetizione hanno fatto accumulare cinque ore di ritardo all'Eurostar Lecce-Milano. I 630 passeggeri sarebbero dovuti arrivare alle 23 nel capoluogo lombardo, ma il treno è entrato in stazione nel cuore della notte. Tensione e proteste dei viaggiatori: in molti, esasperati per l'assenza di aria condizionata, hanno occupato i binari nella stazione di Termoli, dove il convoglio si era fermato per una seconda e lunga sosta forzata. Alleanza Consumatori Salerno, che ormai da tempo è in prima linea per difendere i diritti dei passeggeri del servizio ferroviario, è pronta a raccogliere le segnalazioni dei passeggeri coinvolti ed a fornire loro assistenza.
E’ nostra ferma convinzione che utenti costretti a subire disagi così gravi non possano accontentarsi del solo bonus per l’acquisto, ma abbiano invece diritto ad ottener il rimborso integrale del biglietto, oltre al risarcimento dei danni patiti.

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lunedì 29 settembre 2008

Garanzia per i beni di consumo: Alleanza Consumatori risponde

Ecco la risposta fornita ad un utente del nostro sito rivoltosi ad Alleanza Consumatori per avere delucidazioni in materia di garanzia per beni di consumo.

Secondo l’art. 130 del Codice del Consumo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e, in caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi. Quindi, al consumatore non posso essere in alcun caso addebitati i costi per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. La detta scelta è possibile salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Le riparazioni o le sostituzioni devono, inoltre, essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Solo nel caso in cui:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore
il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Il venditore dal quale ha acquistato il telefono cellulare, quindi, è tenuto a far riparare il bene oppure a sostituirlo con altro identico.
Le ricordiamo, inoltre, che in questi casi l’unico interlocutore del consumatore è il solo venditore finale (ovvero il negoziante), che è responsabile nei confronti del consumatore anche se il difetto di conformità è imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore (es. difetto di fabbrica del prodotto).

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venerdì 26 settembre 2008

Assicurazioni: pubblicata guida ai reclami dell’ISVAP

Sul sito dell’ISVAP (www.isvap.it) è stata pubblicata la nuova Guida ai reclami per gli utenti assicurativi (assicurati e/o danneggiati) - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.
La Guida rappresenta un valido strumento per tutti quei cittadini, che intendono presentare un reclamo alla loro impresa assicurativa o all’ISVAP. Essa
fornisce tutte le informazioni su indirizzi, contenuti minimi del reclamo e sue modalità di
presentazione
. In allegato sono forniti anche i facsimili - scaricabili da internet – di reclamo
alle imprese e all’ISVAP.
Si possono presentare i reclami su:
a) la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l’attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie).
Il reclamo in prima battuta va inviato all’impresa che al suo interno è dotata di una specifica funzione per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti. Sul sito internet delle imprese e nelle note informative precontrattuali sono riportate tutte le informazioni utili al consumatore per la presentazione di un reclamo.
Se l’impresa non fornisce risposta (si veda il successivo punto 5) o la risposta è insoddisfacente ci si può rivolgere all’ISVAP.
Se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione va inviato alla CONSOB.
La guida fornisce tutte le informazioni su indirizzi, contenuti minimi del reclamo e sue modalità di presentazione.
In allegato sono forniti anche i facsimili - scaricabili da internet – di reclamo alle imprese e all’ISVAP.
Fonte: ISVAP

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giovedì 25 settembre 2008

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali interviene sugli Energy drinks

Energy drink 'osservati speciali' del ministero del Welfare. Le popolari bevande analcoliche, che spesso però vengono usate dai giovani per cocktail a base di alcol, potrebbero a breve avere etichette ad hoc. "Si stanno valutando specifiche disposizioni di etichettatura - riferisce il ministero di Lavoro, Salute e Politiche sociali - per favorire un uso corretto e sicuro dei prodotti in questione. A tal riguardo la Commissione europea è stata coinvolta per un approccio armonizzato tra i Paesi comunitari". Il riferimento è a un articolo apparso su un quotidiano, in cui si denuncia l'abitudine degli under 30 a consumare, nelle discoteche della Capitale, cocktail alcolici a base di energy drink.
"Nel frattempo - prosegue il dicastero - sono in corso i contatti con le associazioni di categoria per disciplinare, anche su base volontaria, una corretta informazione sul consumo di questi prodotti e sulla pubblicità, per permettere scelte consapevoli legate al loro eccessivo consumo o all'assunzione in contemporanea di alcol". Attualmente, per le bevande analcoliche a base di caffeina o taurina vige all'interno della Ue una specifica disposizione di etichettatura che impone l'avvertenza circa il 'Tenore elevato di caffeina', da inserire nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto. "Alla luce del quadro normativo vigente a livello comunitario - ricorda la nota del Welfare - il ministero della Salute per favorire un corretto uso di questi prodotti, ed evitarne abusi o usi impropri, aveva già emanato nel 1998 un'apposita circolare. E il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha sottoposto recentemente all'attenzione della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione la questione legata al consumo di tali drink, soprattutto negli ambienti giovanili, in associazione con bevande alcoliche o super alcoliche".
Fonte: ADNKRONOS SALUTE

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mercoledì 24 settembre 2008

Contratti bancari conclusi con i consumatori e vessatori età delle clausole

In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, è vessatoria la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un giustificato motivo, così come richiesto, in via generale, dall'art. 1469 bis, comma 5, n. 11, attualmente riprodotto nell'art. 33, comma 2, lettera m) del d. lgs n. 205 del 2005. Questa è l’importante affermazione fatta dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 13051/2008.

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martedì 23 settembre 2008

No a mail e fax indesiderati

Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio il consenso.

Prosegue l'azione del Garante contro lo spamming. L'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati. In tutti i casi il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni utenti che continuavano a ricevere e-mail e fax indesiderati nonostante non avessero mai manifestato alcun consenso all'uso dei dati. Dagli accertamenti è risultato, infatti, che le società ricavavano le informazioni personali da elenchi telefonici "categorici" (come le Pagine Gialle) e da registri pubblici, anche tramite Internet, e inviavano sistematicamente lo spam.
Le società non richiedevano il consenso prima dell'invio dei messaggi promozionali. Alcune di queste fornivano l'informativa con la richiesta di consenso insieme alla pubblicità, contestualmente all'invio del primo fax o e-mail che aveva già un contenuto di carattere commerciale.
L'Autorità ha ribadito, invece, che quando si usano sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali a scopo di marketing è comunque necessario acquisire prima il consenso del destinatario, anche quando i dati siano reperiti dagli elenchi categorici o dagli albi pubblici.
Gli utenti avevano inoltre lamentato anche la concreta impossibilità di opporsi al trattamento da parte di tre società, malgrado i diversi tentativi di far cessare l'invio dei messaggi indesiderati. Il Garante ha, dunque, prescritto a tre delle cinque società di predisporre le misure idonee a rendere agevole ed effettivo l'esercizio dei diritti dell'interessato, dando all'Autorità un documentato ed immediato riscontro circa l'avvenuto adempimento.
Fonte: Newsletter www.garanteprivacy.it del 12 luglio 2008

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lunedì 22 settembre 2008

Pubblicità ingannevole: Importante provvedimento dell’AGCM

Segnaliamo un interessante ed importante provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicità ingannevole, relativo ad un hotel sito nella provincia di Venezia il quale, attraverso il proprio sito internet, forniva informazioni non veritiere sulla sua esatta collocazione. Più precisamente, dalla home page del sito, l’hotel risultava ubicato in zona “Venezia-Dolo”, mentre invece si trovava a Cazzago, frazione del Comune di Pianiga. L’Autorità ha ritenuto che tale messaggio costituisse una fattispecie di pubblicità ingannevole. In particolare, ha osservato che il messaggio diffuso a mezzo internet non prospettava in modo chiaro la collocazione geografica dell’hotel Antille, conteneva alcune indicazioni non veritiere circa l’esatta distanza in chilometri tra l’hotel stesso e alcune destinazioni ivi indicate ed ometteva di dare informazioni esatte circa il tempo occorrente per raggiungere alcune delle località in questione. Pertanto, il messaggio stesso risultava idoneo ad indurre le persone alle quali è rivolto sulle caratteristiche del servizio pubblicizzato, pregiudicandone il comportamento economico.
Fonte: Autorità Garante Concorrenza e Mercato

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venerdì 19 settembre 2008

Telefonia: Telecom Italia non potrà più subordinare l’attivazione di una nuova utenza al pagamento delle bollette insolute intestate ad altro cliente

Telecom Italia non potrà più subordinare l’attivazione di una nuova utenza al pagamento delle bollette insolute intestate ad altro cliente. Lo ha deciso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 21 agosto 2008, accettando e rendendo vincolanti gli impegni presentati dalla società in materia di morosità pregresse. Viene così chiuso, senza accertamento dell’infrazione, il procedimento avviato il 13 dicembre 2007. L’istruttoria doveva verificare se subordinare, come faceva Telecom, la richiesta di attivazione di una nuova utenza o di subentro in una già attiva al pagamento di morosità del precedente contraente, e dunque di corrispettivi non legati ad alcuna controprestazione, costituisse un abuso di posizione dominante.
Per effetto degli impegni, riformulati da Telecom nel corso del procedimento, la società potrà richiedere il pagamento delle morosità pregresse, in caso di domanda di attivazione di una nuova utenza, soltanto al cliente debitore e non, come in precedenza, anche ai soggetti con legami societari o personali con il cliente moroso. Telecom ha inoltre riformulato, nelle Condizioni Generali di Abbonamento, le condizioni di subentro, chiarendo esplicitamente che il subentrante assume la medesima posizione giuridica del precedente intestatario, succedendo in tutti i crediti ed accollandosi tutti i debiti derivanti dal rapporto contrattuale, inclusi eventuali debiti relativi a prestazioni già eseguite.
Chi chiede dunque una nuova attivazione (con diverso numero telefonico) non sarà tenuto a pagare arretrati di terzi. Chi invece intende mantenere lo stesso numero potrà, ovviamente, essere chiamato a saldare il debito del precedente titolare.
Eliminata anche la possibilità, per l’azienda, di subordinare alla prestazione di garanzie patrimoniali l’attivazione della linea telefonica a chi si trovi in condizioni economiche tali da pregiudicare il pagamento del servizio poiché, ad esempio, protestato o fallito.
Secondo l’Autorità gli impegni adottati sono idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli per i consumatori e i profili anticoncorrenziali ipotizzati nel provvedimento di avvio: Telecom non potrà infatti più utilizzare quella forma di tutela preventiva atipica che le permetteva di richiedere morosità di terzi.
Fonte: Autorità Garante Concorrenza e Mercato - 22/08/2008

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giovedì 18 settembre 2008

Sanzioni amministrative ed obbligo di contestazione immediata

La Cassazione Civile con sentenza del 3 giugno 2008, n. 14668 è tornata a pronunciarsi sulla questione relativa alla mancata redazione del verbale di contravvenzione e della mancata consegna immediata di detto verbale subito dopo la relativa contestazione al trasgressore. La Corte di legittimità sul punto aveva già affermato che:
a) l'operazione di accertamento delle violazione al c.d.s. si sviluppa nei tre momenti della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale;
b) la contestazione deve essere immediata con la conseguenza che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d'illegittimità dei successivi atti del medesimo procedimento;
c) tuttavia l'art. 201 del codice della strada contempla l'eventualità che l'immediata contestazione dell'infrazione non risulti in concreto possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba essere notificato al trasgressore con l'indicazione della circostanza impeditiva;
d) la "verbalizzazione" è operazione distinta e successiva, rispetto alla già "avvenuta" contestazione;
e) a norma del terzo comma dell'articolo 200 c.d.s. copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore;
f) la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni ( nei sensi suddetti, sentenza 21/11/2002 n. 16420 ).
Nel caso, quindi, in cui il guidatore venga da Agenti che di persona ed immediatamente contestino le violazioni accertate, consentendo al guidatore stesso di formulare osservazioni e di illustrare argomenti a propria discolpa, nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa deriva dalla mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta contestazione (nel caso di specie, il verbale era stato poi notificato all'interessata con l'espressa precisazione che gli agenti accertatori non avevano potuto redigere apposito verbale al momento della contestazione delle infrazioni "per mancanza di formulario a seguito").

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mercoledì 17 settembre 2008

Sciopero dei telefonini contro i rincari

Anche Alleanza Consumatori Salerno, così come altre associazioni dei consumatori, aderisce allo sciopero dei cellulari indetto per la giornata di domani, 18 settembre. Quindi, invitiamo iscritti e simpatizzanti a spegnere il telefonino per tre ore. La scelta della data non è casuale, infatti, giovedì 18 è la giornata di lotta dei consumatori contro il carovita, proclamata da tutte le associazioni del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu).

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Circolazione senza casco e contestazione immediata

Non è illegittima per violazione dell’obbligo di effettuare la contestazione immediata l’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del conducente di un ciclomotore che circolava senza casco sulla base di un verbale redatto da un agente di polizia municipale non motorizzato”, lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 12865 del 21 maggio 2008. Per chi volesse approfondire, ecco il link a questa interessante pronuncia: http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2111

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martedì 16 settembre 2008

Uso del telefonino durante la guida

Riportiamo alcuni passaggi interessanti di una recente pronuncia del Giudice di Pace di Acerra, che ha accolto il ricorso di un cittadino multato perché faceva uso del telefonino durante la guida del proprio autoveicolo, senza che però la contravvenzione gli fosse contestata immediatamente. Il Giudice ha chiarito che “l’omessa contestazione immediata della violazione impedisce un controllo obbiettivo e rigoroso, affidandosi ad una mera “percezione sensoriale” di pochi centesimi di secondo; con la conseguenza che la predetta omissione è inidonea ad incidere sull’efficacia probatoria dell’atto di accertamento".
Trova ingresso, in questo giudizio, la regola tratta dall’art. 23 L. n. 689/1981, per cui “ogni incertezza sulla realizzazione della fattispecie descritta sulla norma sanzionatrice ridonda a danno dell’amministrazione, su cui incombe l’onere di fornire la prova” (Cass. 27/01/1998 n. 772).
Per la P.A. la contestazione immediata non deve rappresentare un’eccezione, bensì deve essere la regola generale da applicarsi sempre (tranne nei casi in cui ricorrono le esimenti tassativamente previste dall’art. 200 C.d.s.) ed in maniera rigorosa”.

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lunedì 15 settembre 2008

Cassazione: permesso invalidi per zone ZTL valido in tutto il territorio nazionale

La Corte di Cassazione (sentenza 719/2008), accogliendo il ricorso presentato da automobilista Milanese avverso un verbale di contravvenzione al Codice della Strada per avere circolato con la sua auto in una ztl di Roma, ha ribadito che il permesso che consente ai portatori di handicap il transito nelle zone a traffico limitato deve considerarsi valido su tutto il territorio nazionale e non soltanto nell'ambito del comune che lo ha rilasciato.

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venerdì 12 settembre 2008

Contravvenzioni al CdS: requisiti dell’ordinanza di convalida del provvedimento in caso di mancata comparizione dell’opponente in udienza

La Corte di Cassazione (sent. n.1246/2008 – dep. 29.1.2008) ha stabilito che, nel giudizio di opposizione al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria (nel caso di specie, cartella esattoriale relativa a sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada), a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale relative all’art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981 (Corte cost., sent. n. 534 del 1990 e n. 507 del 1993), l’emanazione della ordinanza di convalida (che costituisce provvedimento decisorio, non revocabile dal giudice che lo ha emesso) è subordinata a tre condizioni: 1) la mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore; 2) la non fondatezza dell’opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti; 3) il deposito da parte dell’amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione della violazione; ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, deve motivare in ordine a tutti e tre i presupposti sopraindicati (Cass. 1653/2007). La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso presentato da un cittadino avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma che rigettava l’opposizione al pagamento della sanzione amministrativa, convalidando in modo assolutamente immotivato il provvedimento impugnato, sul rilievo che all’udienza di prima comparizione non si era presentato l’opponente senza addurre un legittimo impedimento e senza che venisse compiuta alcuna verifica, né in ordine al deposito da parte dell’Amministrazione dei documenti prescritti dall’art. 23 secondo comma della legge n. 689 del 1981 né della legittimità del provvedimento impugnato.

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giovedì 11 settembre 2008

Multe nulle se notificate da società private

Dato che recentemente se ne sono occupati anche i media nazionali, segnaliamo la sentenza n. 5032/07 del 13 luglio 2007 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, con la quale si ribadisce (in adesione ad un orientamento della Corte di Cassazione) che le multe notificate a mezzo di società private vanno annullate. Nel testo della sentenza si legge che “la notifica del verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S. deve essere fatta nelle forme della notifica degli atti Giudiziari. Pertanto la notifica effettuata, nel caso di specie, a mezzo di una agenzia privata di recapiti deve essere considerata giuridicamente inesistente, come espressamente sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 4.9.96 n.8079). Tanto più se si considera che detta agenzia privata ha addirittura proceduto alla notifica con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c..

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mercoledì 10 settembre 2008

Cassazione: fermo amministrativo anche quando la targa è illegibile

Può scattare il fermo amministrativo anche quando la targa di un’automobile sia illeggibile perché “priva delle caratteristiche di rifrangenza”. Ciò è quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 2214/2008, ha confermato la sanzione amministrativa del fermo del veicolo irrogata dalla prefettura nei confronti di un automobilista di Belluno. Nel testo della sentenza di legge che "il fermo amministrativo e' previsto non soltanto nel caso di targhe contraffatte, ma anche quando le targhe siano prive delle caratteristiche rifrangenti perchè usurate".

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martedì 9 settembre 2008

Trasporto ferroviario di persone. Azioni risarcitorie contro le Ferrovie esperibili senza l’obbligo del preventivo reclamo in via amministrativa.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione, la disposizione di cui al primo comma dell’art. 15 dell’allegato al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 “Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato”, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911 (Conversione in legge del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l’approvazione di nuove “Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato” – normativa successivamente trasfusa in un regolamento del 1956, esattamente identico nel suo contenuto alla legge del 1934). Più precisamente la norma è illegittima nella parte in cui, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non prevede che possano essere promosse contro le F.S. le azioni basate sulle disposizioni dello stesso Regio Decreto se l’avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso.
Riportandosi nella motivazione alla propria precedente sentenza n. 40 del 1993, relativa al trasporto ferroviario delle merci, la Corte Costituzionale ha chiarito che “una condizione di proponibilità che menoma fortemente il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione”, nonché “un privilegio ingiustificato, come tale lesivo del principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 della Costituzione”.

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lunedì 8 settembre 2008

Garante Prezzi su tariffe ferroviarie: aumenti superiori a media Ue, urgente nuovo assetto regolatorio

Dal raffronto delle variazioni dei prezzi dei servizi ferroviari italiani rispetto a quelli europei degli ultimi due anni emerge una dinamica inflazionistica nel nostro Paese superiore alla media europea e più alta rispetto a paesi come Francia, Spagna, Gran Bretagna. Dinamica imputabile ai rilevanti aumenti che Trenitalia ha varato a gennaio 2007 e 2008 sulle tratte ferroviarie di media e lunga percorrenza (in particolare Eurostar e Alta Velocità), maturati dopo anni di sostanziale blocco tariffario. I trasporti ferroviari di carattere regionale, invece, registrano una variazione tendenziale al di sotto del tasso di inflazione generale. Sono questi i principali dati contenuti nel dossier elaborato dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico e discusso oggi al tavolo di confronto sull’andamento delle tariffe ferroviarie al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero Infrastrutture e Trasporti, di Trenitalia e del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU). A conclusione dell’incontro, il Garante per la sorveglianza dei Prezzi, Antonio Lirosi, ha affermato che eventuali nuovi aumenti sulle tratte di media e lunga percorrenza in regime di libera determinazione tariffaria aggraverebbero la più generale dinamica inflazionistica e ha invitato Trenitalia, fin da queste settimane estive, a favorire gli utenti con tariffe promozionali e sconti in misura più intensiva ed efficace. Il Garante ha infine rilevato - anche sulla base delle considerazioni del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - l’urgenza della definizione di un assetto regolatorio in grado di far fronte alla peculiare situazione di un settore in cui su alcune tratte nazionali vi è libertà tariffaria ma in presenza di una situazione monopolistica, mentre altre tratte sono soggette ad obblighi di servizio pubblico.
Fonte: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 22 luglio 2008

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venerdì 5 settembre 2008

Vessatorietà e nullità delle clausole delle condizioni generali di Grimaldi Ferries Prestige

Segnaliamo una interessante sentenza del Tribunale di Palermo (Tribunale di Palermo - Terza Sezione Civile, Sentenza 7 luglio 2008, n.3896) che, sulla base dell'articolo 37 del Codice del consumo, ha dichiarato la vessatorietà e la nullità di alcune clausole delle condizioni generali di Grimaldi Ferrries Prestige. Più precisamente, il Tribunale di Palermo ha dichiarato:
a) la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Le Navi" nella parte in cui prevede il diritto del vettore in danno del passeggero-consumatore, di modificare gli orari annunciati per ragioni tecniche ovvero esigenze del cargo anche senza che preavviso e senza diritto a rimborso indennizzo o compensazione di qualsiasi natura;
b)la vessatorietà e la conseguente nullità delle clausole contenute nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige nonché nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Linea Freighter Travel relative a "Norme applicabili" nella parte in cui prevedono, in danno del passeggero-consumatore, quale foro esclusivo il Tribunale di Napoli in deroga al foro del Consumatore;
c) la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Tariffe" nella parte in cui, nell'ipotesi di aumento, delle tariffe prima della partenza, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, esclude in favore del passeggero-consumatore, in ipotesi di risoluzione, il diritto al rimborso, oltre che del prezzo relativo al passaggio non usufruito, anche del c.d. diritto fisso;
d) la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Veicoli a seguito" nella parte in cui stabilisce, in danno del passeggero-consumatore ",..Si sconsiglia lasciare alcun bagaglio e/o effetti personali all'interno o sul veicolo durante la traversata in quanto per gli stessi il vettore declina ogni responsabilità. La bicicletta a seguito passeggero e trasportata a titolo gratuito viaggia a rischio e pericolo del passeggero, il vettore non accetta alcuna responsabilità per danni, furto, smarrimento o altro ...";
e) la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Lines Freighter Travel relativa a "Veicoli a seguito" nella parte in cui stabilisce, in danno del passeggero-consumatore, "...Si sconsiglia lasciare alcun bagaglio e/o effetti personali all'interno o sul veicolo durante la traversata in quanti per gli stessi il vettore declina ogni responsabilità";
f) la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Bagaglio" nella parte in cui prevede che il vettore non è in nessun modo responsabile per qualsiasi furto, perdita, smarrimento o danneggiamento di gioielli, denaro, documenti ed oggetti in qualsiasi luogo essi vengano tenuti a bordo, laddove gli stessi possono essere qualificati come effetti personali;
g) la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Annullamento da parte del passeggero" laddove si stabilisce in danno del passeggero-consumatore: "Si applicano le seguenti penali sull'importo totale del biglietto, ovvero incluso passeggeri ed eventuali veicoli e varie al seguito:
Passaggio in poltrona o posto ponte: 100% più diritto fisso, più supplemento carburante;
Passaggio in cabina: - 10%, più diritto fisso, fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 30 % più diritto fisso, da 29 a 7 giorni di calendario prima della partenza; -50 % più diritto fisso, da 6 a 2 giorni di calendario prima della partenza; - 100 % più diritto fisso, più supplemento carburante, dal giorno prima e/o per mancata presentazione all'imbarco. Per gli annullamenti ricevuti dall'ufficio di Napoli dopo le ore 19,00 vale quale riferimento la data del giorno dopo. Per quelli ricevuti dopo le ore 12,00 del sabato vale quale data quella del lunedì successivo. I giorni festivi nazionali o locali sono considerati come domenica. I biglietti a tariffa SuperBonus, con sconto di Andata e Ritorno e a tariffa Low Cost non sono rimborsabili..."
h) dichiara la vessatorictà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Annullamento da parte del vettore" laddove esclude, a svantaggio del passeggero-consumatore, il diritto al risarcimento del danno qualora il vettore annulli il viaggio per fatti a lui imputabili.

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giovedì 4 settembre 2008

Internet da mobile: Antitrust ordina ad h3g la sospensione coattiva del recupero crediti per le maxi bollette

Stop al recupero delle somme contestate all’operatore dai consumatori per il traffico da navigazione. Avviata istruttoria per pratica commerciale scorretta dopo alcune segnalazioni per conti fino a 10mila euro.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 3 luglio 2008, ha disposto che H3G sospenda la riscossione coattiva dei crediti relativi al traffico internet contestato dagli utenti. La decisione è stata assunta nell’ambito dell’istruttoria avviata per verificare se l’operatore telefonico abbia messo in atto pratiche commerciali scorrette relativamente ai piani tariffari per la navigazione. Secondo numerose denunce, gli utenti che avevano sottoscritto il piano tariffario “Tre.Dati Abbonamento” con l’“ADSM Modem USB”, hanno ricevuto conti salatissimi, fino a quasi diecimila euro, senza che questi costi così ingenti fossero preventivabili in base alle condizioni d’offerta.
In particolare l’Autorità dovrà ora verificare se H3G:
- abbia informato adeguatamente il consumatore che, superata la soglia di 5 GB/mese, la tariffa a consumo comporta una spesa estremamente elevata, che aumenta ulteriormente quando la connessione avviene attraverso il roaming GPRS;
- abbia garantito la possibilità al consumatore di monitorare il superamento di quella soglia;
- abbia consentito di conteggiare e verificare il traffico dati extrasoglia. Secondo le prime informazioni acquisite il software offerto ai consumatori non garantisce che i bytes visualizzati durante la navigazione su Internet corrispondano ai bytes riportati ai fini della fatturazione;
abbia informato adeguatamente il consumatore sulle zone non coperte dalla rete di H3G.
Per effetto del provvedimento dell’Autorità H3G deve sospendere, in via cautelativa, ogni attività diretta al recupero coattivo presso gli utenti delle somme relative al traffico dati effettuato oltre la soglia di 5 GB/mese e delle somme relative a traffico dati effettuato in roaming GPRS. La sospensione riguarda i consumi fatturati nel periodo 21 settembre 2007 – 31 maggio 2008 (per i mesi successivi l’azienda ha adottato correttivi che dovrebbero evitare il ripetersi del fenomeno), purché contestati dagli utenti attraverso reclami presentati alla stessa azienda o a pubbliche autorità.
Fonte: Autorità Garante Concorrenza e Mercato

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mercoledì 3 settembre 2008

Commissione Europea: giro di vite contro le suonerie-truffa e gli elevati costi degli SMS in roaming e dell'Internet mobile.

Siete in vacanza a Londra e volete condividere la gioia di vedere il Big Ben per la prima molta. Cosa fate? Molto probabilmente tirate fuori il vostro cellulare e inviate un SMS ad un amico o ad un parente a casa.
Ma forse non sapete che l'invio di SMS dall'estero comporta tariffe molto elevate in Europa. Un singolo messaggio può costare ad un turista francese in Italia 0,30 euro. Un turista ceco pagherebbe 0,42 euro mentre per un viaggiatore britannico in Spagna il costo potrebbe arrivare a 0,63 euro.
La commissaria per le Telecomunicazioni , Viviane Reding, ha dichiarato che queste tariffe sono ingiustificate e che non dovrebbero essere superiori a 0,11 euro, rispetto all'attuale media di 0,29 euro nei 27 Stati membri dell'UE. "I cittadini dell'UE devono essere liberi di mandare SMS dall'estero senza pagare un capitale. Le tariffe per il roaming sono già costate fin troppo ai clienti della telefonia mobile", ha dichiarato Reding.
Le proposte della Commissione per una drastica riduzione delle tariffe sono attese per questo autunno e segnerebbero il secondo intervento nel corso di un anno a favore degli utenti della telefonia mobile. Nel giugno del 2007 l'UE aveva già posto un limite sui prezzi delle chiamate vocali effettuate dall'estero all'interno dell'Unione.
Il giro di vite nasce dalla mancata reazione degli operatori: soltanto uno di essi aveva infatti risposto all'invito della Commissione, formulato a febbraio, a ridurre le tariffe di roaming per i messaggi di testo.I 2,5 miliardi di SMS inviati ogni anno in roaming dagli utenti mobili nell'UE costano a questi ultimi 10 volte di più rispetto ai messaggi che essi inviano quando sono a casa loro.
La Commissione cercherà inoltre di porre fine alle bollette salate applicate agli utenti dei servizi di roaming che si connettono ad Internet attraverso un a rete mobile.
La Commissione sta inoltre indagando sui prezzi ingannevoli delle suonerie scaricabili. Un'indagine a tappeto di un anno su oltre 500 siti web nell'UE, in Norvegia e in Islanda ha rivelato che l'80% di essi potrebbero non essere in regola con la legge sulla protezione dei consumatori. Un analogo controllo sulle linee aeree è stato eseguito nel 2007.
Un altro problema è dato dalle offerte di suonerie scaricabili "gratis" che in realtà fanno scattare un abbonamento. Molti di questi siti web prendono di mira i bambini ed i giovani.
Fonte: Sito ufficiale Commissione Europeahttp://ec.europa.eu

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martedì 2 settembre 2008

Salerno: ancora molti i disservizi presso gli Uffici Postali

Sempre più numerose sono le segnalazioni di disservizi presso gli Uffici Postali di Salerno, imputabili soprattutto alla momentanea chiusura per lavori dell’Ufficio Postale Salerno 1.
Al di là degli immaginabili disagi conseguiti al fatto che i centinaia di utenti, che prima usufruivano quotidianamente dell’Ufficio di via Roma, si siano adesso dovuti “riversare” su altri Uffici limitrofi, il problema che più frequentemente viene lamentato riguarda il ritiro della posta inesitata. Infatti, gli utenti (tra i quali spesso anche anziani e donne con bambini) sono costretti a fare file interminabili e, tutt’altro che di rado, come ad esempio negli Uffici di Piazza Vittorio Veneto e Via Fiume, devono attendere il proprio turno al sole fuori dall’ufficio postale a causa delle esigue dimensioni dei locali.
A riguardo i responsabili provinciali dell’Associazione dichiarano: “abbiamo assistito o ci sono stati riferiti episodi di protesta poco piacevoli. Invitiamo gli utenti a presentare le proprie lamentele sempre in maniera educata e civile, senza aggredire verbalmente i dipendenti degli uffici postali, che certamente non sono la causa del problema, né possono porvi autonomamente rimedio. Riteniamo, invece, sia preferibile inviare i propri reclami direttamente a Poste Italiane – via fax o via e-mail all’indirizzo info@poste.it – e, per conoscenza, sempre via e-mail, al nostro indirizzo info@alleanzaconsumatorisa.org.
I cittadini non devono subire passivamente disagi e disservizi, ma devono invece far sentire in massa la propria voce per far sì che finalmente si prenda coscienza dell’attuale situazione e si decida di adottare gli opportuni provvedimenti”.

La notizia è stata segnalata anche dalla stampa nazionale su LA CITTA' di Salerno (lacittadisalerno.repubblica.it) - Leggi l'articolo

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