Il parcheggio dell’auto a pagamento obbliga alla custodia Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

venerdì 13 marzo 2009

Il parcheggio dell’auto a pagamento obbliga alla custodia

La Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 27 gennaio 2009, n. 1957 ha nuovamente ribadito che il contratto (atipico) di parcheggio di un autoveicolo va assimilato, quanto alla disciplina giuridica applicabile, al contratto di deposito e si conclude mediante il collocamento dello stesso nell’apposito spazio con il consenso del depositario, anche se non vi sia consegna delle chiavi e rilascio di scontrino e se il pagamento del compenso non avvenga anticipatamente.
Ne consegue che in caso di furto o danneggiamento dell’auto il depositario - ovvero il gestore del parcheggio stesso - è tenuto al risarcimento del danno in quanto, come in qualunque contratto di deposito, su di esso incombe l’onere della custodia dell’intera area a fronte dell’incasso dall’automobilista della tariffa stabilita. Non è invece necessario affinché sorga la responsabilità per i danni alla cosa depositata un espresso accordo in virtù del quale il gestore del parcheggio si impegni formalmente a custodirla, essendo sufficiente la mera consegna.
Come la Cassazione ha ribadito in varie pronunce, l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia.
Per le modalità pressoché istantanee con cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente.
Peraltro, dall’applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità ex recepto del gestore, di modo che la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest’ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto. (Ex plurimis, Cass. Civ., 5837/2007).

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