La Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 23 del 2009 ha chiarito che in caso di rigetto dell'opposizione a contravvenzione del codice della strada, “non è preclusa al Giudice di pace, ‘nella sua discrezionalità ed ove ne ricorrano le condizioni’, la possibilità di determinare l'entità della sanzione pecuniaria ... nel minimo previsto, cioè nella misura corrispondente a quella ‘ridotta’ di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada (così, nuovamente, la sentenza n. 468 del 2005)”.
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