
La riforma infatti non ha modificato il primo comma dell’art. 23 della legge citata – che espressamente prevede la ricorribilità per Cassazione delle suddette ordinanze – bensì si è limitata ad abrogare il tredicesimo ed ultimo comma dell’articolo che disponeva l’inappellabilità della sentenza emessa a seguito del giudizio di opposizione (“La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione”).
Ne deriva che non può ritenersi una generalizzata introduzione dello strumento dell’appello, per cui le ordinanze con cui si dichiara inammissibile il ricorso ex art 23, 1 comma sono ancora ricorribili direttamente per Cassazione.
Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.
Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Nessun commento:
Posta un commento