Sanzioni amministrative: l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità del ricorso è ricorribile solo per Cassazione Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

mercoledì 4 marzo 2009

Sanzioni amministrative: l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità del ricorso è ricorribile solo per Cassazione

La Cassazione civile, sez. II, con sentenza del 25 novembre 2008, ord. n. 28147 ha chiarito che, malgrado la riforma dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, effettuata dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, le ordinanze del Giudice di Pace, emesse ai sensi del primo comma dell’art. 23, Legge n. 689/1981, ovvero le ordinanze con cui si dichiara inammissibile il ricorso, in quanto presentato oltre i termini di cui all’art. 22 della medesima legge (30 giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato, 60 giorni se residente all’estero), sono ancora impugnabili con ricorso diretto per Cassazione e non con atto d’appello.
La riforma infatti non ha modificato il primo comma dell’art. 23 della legge citata – che espressamente prevede la ricorribilità per Cassazione delle suddette ordinanze – bensì si è limitata ad abrogare il tredicesimo ed ultimo comma dell’articolo che disponeva l’inappellabilità della sentenza emessa a seguito del giudizio di opposizione (“La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione”).
Ne deriva che non può ritenersi una generalizzata introduzione dello strumento dell’appello, per cui le ordinanze con cui si dichiara inammissibile il ricorso ex art 23, 1 comma sono ancora ricorribili direttamente per Cassazione.


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