Foro del consumatore: nuova pronuncia della Cassazione Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

giovedì 16 ottobre 2008

Foro del consumatore: nuova pronuncia della Cassazione

In tema di cd. contratti del consumatore, la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 24262 del 26 settembre 2008), in sede di regolamento di competenza, nell'individuare il giudice competente, ha affermato che il foro del consumatore é esclusivo e speciale sicché la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro indicato come competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. civ., é presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla. Inoltre, secondo la Suprema Corte, la disciplina di tutela del c.d. Codice del consumo (come quella di cui ai previgenti artt. 1469 bis e seguenti cod. civ.) può essere validamente derogata dalle parti soltanto con clausola oggetto di idonea trattativa - caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività -, precisando che incombe sul professionista il relativo onere probatorio. In particolare, poi, la Cassazione ha ritenuto che l'aggiunta a penna della clausola derogatoria del foro del consumatore, nell'ambito di un testo contrattuale dattiloscritto, o la mera approvazione per iscritto di una tale clausola sono inidonee ai fini della prova positiva della trattativa e che, inoltre, neppure il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al numero d'ordine è idonea a determinare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., l'efficacia della clausola vessatoria in parola, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti chiaramente e autonomamente evidenziata dal predisponente e specificamente e autonomamente sottoscritta dall'aderente.

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1 commento:

Anonimo ha detto...

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